Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2019, n. 20537
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 10545-2014 proposto da: IMMOBILIARE HABITAT SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in SALERNO, LARGO PLEBISCITO 6, presso lo studio dell'avvocato N S;- ricorrente - 2019 contro 290 A ANTONIO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato A M C rappresentato e difeso dall'avvocato F E;LA MAGNOLIA AZIENDA ACOLA DI ENRICO CUTOLO & C, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MARCONI 152, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentato e difeso dall'avvocato L C;controricorrenti - avverso la sentenza n. 4222/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/12/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P che ha concluso per il rigetto del ricorso udito l'Avvocato S N, senza procura notarile, che prende atto e non viene ammesso alla discussione;udito l'Avvocato F E, difensore del resistente A, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA A A chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Avellino la società Immobiliare Habitat (Habitat), per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 65.078.233 quale corrispettivo per l'opera professionale svolta, di direttore dei lavori e progettista, in relazione all'edificazione di un fabbricato per civile abitazione, uffici, negozi e autorimesse, in Montoro Superiore Frazione San Pietro, autorizzata con concessione edilizia n. 705 del 15 febbraio 1989 e al netto dell'acconto ricevuto di lire 12.500.000. La convenuta si costituiva ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Magnolia Azienda Agricola di Cutolo Enrico (Magnolia), da cui aveva acquistato l'area su cui erano state eseguite le opere e sulla quale ricadeva l'obbligazione di pagamento fatta valere professionista. Precisamente la convenuta ammetteva di avere intrattenuto un rapporto con l'ing. A, tuttavia in forza di incarico successivo alla vendita e interamente retribuito con il pagamento della somma di lire 12.500.000, laddove la pretesa avanzata in giudizio si riferiva a prestazioni eseguite anteriormente su incarico della venditrice. Autorizzata ed eseguita la chiamata, si costituiva la venditrice Magnolia, che contestava la ricostruzione proposta dalla Habitat. In particolare eccepiva che la società acquirente, in forza dell'art. 7 del contratto preliminare di vendita, si era fatta carico di tutte le spese occorrenti per la realizzazione del fabbricato, ivi comprese quelle di progettazione, calcolo, direzione dei lavori e accatastamento. Il tribunale accoglieva la domanda nei confronti della terza chiamata (la venditrice Magnolia), condannando tale società al pagamento, in favore dell'A, della somma di C 27.15439. Correlativamente rigettava la domanda proposta dal professionista nei confronti della società acquirente Habitat. Contro la sentenza la Magnolia proponeva appello, sostenendo che la prova testimoniale espletata in primo grado aveva comprovato l'esistenza di un accordo, fra venditrice e acquirente dell'area, per l'accolto delle spese di progettazione da parte della società Habitat, autonomo rispetto alla vendita dell'area. In forza di tale accolto la convenuta era la sola obbligata al pagamento delle somme pretese dal professionista. Si costituivano l'A e la Habitat. Il primo aderiva alla tesi dell'accolto autonomo proposta dalla venditrice Magnolia, proponendo appello incidentale sulla quantificazione dell'importo dovuto;la seconda contestava la ricostruzione giuridica proposta dall'appellante, ritenendo corretta la ricostruzione del giudice di primo grado, che aveva negato l'esistenza dell'accolto. La Corte d'appello di Napoli accoglieva l'appello principale della Magnolia e l'appello incidentale del professionista. Condannava perciò la Immobiliare Habitat al pagamento, in favore dell'A, della somma di C 31.059,40. La corte di merito riconosceva che le risultanze processuali avevano fatto emergere l'esistenza di una pattuizione di accolto, autonoma rispetto alla compravendita del suolo, pur se assunta a latere della stessa, giustificata dall'interesse manifestato dalla società acquirente a subentrate nella concessione edilizia rilasciata in favore della Magnolia sulla base del progetto redatto dall'A. L'autonomia dell'accolto rispetto alla compravendita comportava che la prova del medesimo poteva essere data anche per testimoni, il che comportava la ammissibilità della deposizione acquisita in primo grado, che aveva confermato l'assunto della venditrice Magnolia. Il fatto che l'accolto non fosse stato poi menzionato nell'atto notarile di compravendita era irrilevante, perché le parti non avrebbero potuto più revocare la convenzione di accollo, dal momento che ad essa aveva prestato adesione il creditore, rendendo in tal modo irrevocabile la stipulazione in suo favore, a norma dell'art. 1273, comma 1, c.c. Per la cassazione della sentenza la Habitat S.r.l. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso la Magnolia S.r.l. in liquidazione e A A. A A ha depositato memoria.
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