Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2019, n. 06135

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2019, n. 06135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06135
Data del deposito : 7 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSCA GIUSEPPE nato a SORIANO CALABRO il 10/01/1949 avverso l'ordinanza del 27/04/2018 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS. Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Lavv. B M, difensore di fiducia di Fusca' Giuseppe, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 27/04/2018, il Tribunale di Roma ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata il 28/03/2018 a G F dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e eseguita il 10/04/2018 per il reato continuato di cessione di sostanza stupefacente (dieci episodi relativi al periodo tra il 23/05/2017 e il 18/07/2017).

2. Nel ricorso presentato dal difensore di F, al quale si è aggiunta produzione documentale depositata il 29/09/2018, si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) mancanza e contraddittorietà della motivazione nella mancata qualificazione dei reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 cella condotta trascurando che la condotta del ricorrente (che svolge attività di tappezziere) è stata tutt'altro che organizzata perché connessa alle richieste occasionali dei clienti per quantitativi di assai modesta entità;
b) mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla proporzionalità, adeguatezza e attualità della misura cautelare, trascurando che i fatti contestati risalgono a un anno prima dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare (le intercettazioni che lo riguardano direttamente si fermano al 18/07/2017 e gli atti di indagine all'agosto del 2017) e che F nei nove mesi precedenti l'applicazione della custodia in carcere è stato agli arresti domiciliari.
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