Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/2011, n. 5680

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In tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli artt. 17, comma 1, e 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle "entrate", che sono individuate specificamente "nei contributi o premi dovuti" e non versati, "unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive", dovendosi ritenere, conseguentemente, che non sia venuta meno, per l'ente previdenziale, la possibilità di ricorrere al procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/03/2011, n. 5680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5680
Data del deposito : 10 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di sezione -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. DI CERBO EN - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARTAGLIA NICOLO? 21, presso lo studio dell?avvocato SABETTA ETTORE, rappresentato e difeso dall?avvocato DE ANGELIS ORESTE, per delega a margine dei ricorso;

- ricorrente ?
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7147/2008 della CORTE D?APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2010 dal Consigliere Dott. EN DI CERBO;

udito l?Avvocato Oreste DE ANGELIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l?inammissibilita?, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 23 gennaio 2009 la Corte d?appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da IA EN avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che, per quanto rileva nel presente giudizio, aveva respinto l?opposizione al decreto ingiuntivo col quale era stato intimato al IA il pagamento, in favore dell?INPS, della somma di Euro 67.369,02 a titolo di restituzione dei ratei di pensione di anzianita?
indebitamente riscossa dal 1 aprile 1997 al 30 aprile 2001;
la suddetta prestazione era stata erogata in forza di un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Benevento, provvedimento che era stato successivamente revocato all?esito del giudizio di merito. La Corte territoriale rigettava, in particolare, l?eccezione di difetto di giurisdizione, proposta per la prima volta dal IA in sede di gravame, osservando che nessuna norma vietava all?INPS di procedere con il procedimento monitorio per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di pensione di anzianita?. Sotto altro profilo riteneva inammissibile il motivo di impugnazione basato sulla mancata applicazione del "condono" previsto dalla L. n. 448 del 2001 (art. 38, commi 7 e 10), osservando che l?irripetibilita? delle somme percepite a titolo pensionistico prevista dalla citata normativa era soggetta all?accertamento della mancanza di dolo e del mancato superamento di una determinata soglia di reddito da parte dell?assicurato. Poiche? l?applicazione della suddetta disciplina era stata invocata per la prima volta in appello e il relativo motivo di impugnazione introduceva un nuovo tema di indagine (sulle suddette circostanze) il motivo doveva ritenersi inammissibile in quanto alterava i termini sostanziali della controversia.
Per la cassazione di questa sentenza EN IA ha proposto ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. L?INPS resiste con controricorso.
La causa e? stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione atteso che nei motivi di ricorso viene denunciato, fra l?altro, il difetto di giurisdizione dell?autorita? giudiziaria ordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 2, comma 3, convertito in L. n. 389 del

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