Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2020, n. 10747

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudice del merito non è vincolato all'eccezione o istanza della parte espropriante, per fare applicazione dell'art. 32, comma 2, del d.p.r. del 2001,che impone di non tenere conto, ai fini indennitari, delle costruzioni e migliorie "opportunistiche" - quali sono quelle che sono state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti ex art. 16, comma 4 del medesimo d.p.r. - trattandosi di una circostanza che egli è tenuto a rilevare, anche d'ufficio, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, in quanto incidente sulla determinazione giudiziale dell'indennità.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell'ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l'avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest'ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2020, n. 10747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10747
Data del deposito : 5 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

10747.20 ( I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Espropriazione PIETRO CAMPANILE Presidente autostrada - fascia di rispetto - area MARIA GIOVANNA C. SAMBITO Consigliere residua indennizzo- ridotta edificabilità UMBERTO L.C.G. SCOTTI Consigliere - e panoramicità Ud. 25/02/2020 PU CLOTILDE PARISE Consigliere Cron. 10747 R.G.N. 28227/2017 ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Rel. SENTENZA sul ricorso 28227/2017 proposto da: AL Immobiliare S.r.l. in Fallimento, in persona del curatore avv. Monica Bisio, e C.A.B. di ER F. & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Viale di Villa Grazioli n.15, presso lo studio dell'avvocato Gargani Guido, rappresentate e difese dall'avvocato Siano Vincenzo, e la seconda anche dall'avvocato Brancati Corrado, giuste procure in calce al ricorso;
-ricorrenti - contro 5 7 4 12 0 2 20 Autostrade per l'Italia S.p.a., in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n.95, presso lo studio dell'avvocato Galvani Andrea, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 24 aprile 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite;
udito, per le ricorrenti, l'avvocato Catalano Roberto, con delega;
udito, per la controricorrente, l'avvocato Galvani Andrea.

FATTI DI CAUSA

1.- Autostrade per l'Italia spa, concessionaria di Anas spa per la costruzione e l'esercizio della terza corsia dell'Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, ha disposto l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione di un terreno di proprietà di AL Immobiliare srl e C.A.B. di ER F., la quale non ha accettato l'indennità provvisoria di esproprio;
ha fatto seguito la procedura arbitrale di cui all'art. 21 del dPR 8 giugno 2001, n. 327, conclusasi con una relazione di stima opposta da Autostrade per l'Italia dinanzi alla Corte d'appello di Ancona. 2.- La corte con ordinanza del 24 aprile 2017: ha ridotto la stima, in applicazione dell'art. 32, comma 2, del dPR 8 giugno 2001, n. 327, in tema di migliorie opportunistiche realizzate dall'espropriato, per avere chiesto il 20 aprile 2006 e ottenuto un permesso di costruire per demolire un fabbricato destinato a magazzino (avente una superficie di mq. 1100) e ricostruirlo con una superficie maggiore (di mq. 2670 mq.) e con destinazione commerciale, dopo la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all'esproprio in data 16 giugno 2005, sul presupposto che non si potesse tenere conto ai fini indennitari del plusvalore che i terreni espropriati avevano ottenuto in ragione di tale intervento edilizio;
non ha riconosciuto il pregiudizio per la ridotta capacità edificatoria e la perdita di volumetria utilizzabile sull'area residua, sulla quale risultava impedita la sopraelevazione del fabbricato commerciale, a seguito dell'ampliamento della sede autostradale e dell'avanzamento della fascia di rispetto di circa trenta metri verso il fabbricato;
ha escluso la voce di danno per la perdita di luminosità e panoramicità derivante dalla costruzione di un alto muro di contenimento del tratto autostradale in posizione sopraelevata, in quanto non incidente in modo specifico e differenziato sulla porzione residua del fondo e non eccedente la normale tollerabilità;
ha escluso le voci di danno per l'impossibilità di locare o alienare un locale adibito a magazzino insistente sull'area parzialmente occupata e per il costo di realizzazione di un parcheggio provvisorio ritenuto necessario per la movimentazione dei mezzi;
ha infine determinato le indennità di esproprio, di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea. 3.- Avverso questa ordinanza la AL Immobiliare ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Autostrade per l'Italia. Le parti hanno presentato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo (I sub 1) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 32, comma 2, e 16, comma 4, del dPR 8 giugno 2001, n. 327, per avere applicato la norma sulle migliorie opportunistiche in mancanza sia di prova della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, sia di specifica eccezione dell'espropriante. Il secondo motivo (I sub 2) denuncia errata qualificazione di un fatto decisivo per il giudizio, per avere ritenuto tardiva la contestazione da parte di AL Immobiliare della comunicazione dell'avvio del procedimento nelle memorie conclusionali, che era invece tempestiva, considerando che l'espropriante aveva invocato tardivamente l'applicazione dell'art. 32 citato in fase di osservazioni alla c.t.u. e nelle memorie conclusionali. Il terzo motivo (I sub 3) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis e 183 c.p.c., per avere dato credito all'ipotesi della miglioria opportunistica introdotta tardivamente nel processo dall'espropriante, in relazione alla comunicazione dell'avvio del procedimento preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo. Il quarto motivo (I sub 4) denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 dPR n. 327 del 2001, per avere erroneamente ritenuto che l'AL Immobiliare avesse deciso di demolire un fabbricato di 1100 mq. ad uso magazzino e di costruirne uno di mq. 2670, con lo scopo preordinato di fare incrementare l'indennità di esproprio che le sarebbe stata riconosciuta in futuro, dovendosi ritenere superata la presunzione semplice stabilita dalla norma.

1.1. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili sia nella parte in cui si appuntano sul passaggio motivazionale della sentenza impugnata non integrante tuttavia - ratio decidendi e privo di influenza ai fini della decisione che ha riferito incidentalmente della tardiva contestazione da parte di AL Immobiliare della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 17, comma 4, del DPR n. 327 del 2001, sia nella parte relativa alla tardiva introduzione della questione delle migliorie opportunistiche da parte dell'ente espropriante nel processo, avendo al contrario la corte territoriale direttamente accertato l'esistenza della suddetta comunicazione con un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (nel senso della inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che censuri argomentazioni della sentenza impugnata svolte «ad abundantiam», Cass. n. 8755 del 2018). A quest'ultimo riguardo le ricorrenti non considerano che per fare applicazione dell'art. 32, comma 2, del dPR del 2001 - che impone di non tenere conto ai fini indennitari delle costruzioni e migliorie opportunistiche», quali sono quelle «che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento» (e del «deposito degli atti con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento», a norma dell'art. 16, comma 4) il giudice del merito non è vincolato alla eccezione o - istanza della parte espropriante, trattandosi di una circostanza che egli è tenuto a rilevare anche d'ufficio sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, come nella specie, in quanto incidente sulla determinazione giudiziale dell'indennità. Ed infatti, premesso che le eccezioni in senso stretto sono quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte che si identificano in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e che, quindi, per svolgere efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppongono il tramite di una manifestazione di volontà della parte (Cass. SU n. 15661 del 2005), la liquidazione dell'indennità di esproprio costituisce un'operazione che è rimessa al giudice, il quale è tenuto ad operare valutazioni tecniche, quali sono quelle per la stima del valore di mercato, e ad applicare regole giuridiche, tra le quali vi è anche quella di cui all'art. 32, comma 2, del DPR n. 327 del 2001, all'esito di un accurato esame della fattispecie la cui

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