Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2019, n. 22292

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/2019, n. 22292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22292
Data del deposito : 5 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 24509-2016 proposto da: P M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

APPENNINI

46, presso lo studio dell'avvocato L L, rappresentato e difeso dall'avvocato F G;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. già EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA

121, presso lo studio dell'avvocato D C, rappresentata e difesa dall'avvocato F M;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 440/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/04/2016 R.G.N. 637/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. G F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. R.G.24509/2016 Fatti di causa 1. M P conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Locri - in funzione di giudice del lavoro - Equitalia Sud s.p.a. esponendo di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, dell'esistenza di pretese creditorie vantate nei suoi confronti a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali e di cui a varie cartelle di pagamento (analiticamente indicate in ricorso) delle quali eccepiva la omessa notifica (con conseguente infondatezza delle relative pretese creditorie).

2. L'adito giudice, dichiarava inesigibili i crediti per omessa notifica delle cartelle, condannando Equitalia Sud s.p.a. al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96 , ultimo comma, cod. proc. civ.. 3. Su gravame di Equitalia Sud s.p.a. la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 22 aprile 2016, riformava la decisione del primo giudice e rigettava l'opposizione, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio, sul rilievo che, stante la natura di accertamento negativo del credito dell'opposizione all'estratto di ruolo, legittimato passivo poteva essere solo l'ente impositore titolare del credito ( nel caso de quo l'INPS) ragion per cui sussisteva il difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione.

4. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Perre affidato a tre motivi cui resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ( già Equitalia Sud s.p.a.).

5. Comunicata alle parti la proposta del relatore — unitamente al decreto di fissazione dell'udienza — ai sensi dell'24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LRA651C68D3281905EC792::2016-10-24">articolo 380 bis cod. proc. civ., all'esito del deposito di memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. da parte della ricorrente, la sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 22250/2018 del 12 settembre 2018 ha rimesso la causa alla sezione semplice ( quarta) per la trattazione in pubblica udienza ravvisandone l'opportunità in considerazione del rilievo nomofilattico della questione oggetto del presente giudizio. Ragioni della decisione i R.G.24509/2016 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 39 del d.Lgs. n. 112 del 1999 sussistendo, diversamente da quanto erroneamente affermato dalla Corte di Appello, la legittimazione passiva di Equitalia Sud s.p.a. avuto riguardo alla domanda proposta dal Perre, con l'opposizione all'estratto di ruolo, intesa all'accertamento della nullità delle cartelle di pagamento riportate nell'opposto estratto e della intervenuta prescrizione quinquennale delle relative pretese creditorie, rispetto alla quale la legittimazione passiva dell'INPS era del tutto da escludere essendo la notifica della cartella atto successivo alla formazione del ruolo e, quindi, di esclusiva competenza dell'agente della riscossione, evidenziandosi, inoltre, l'inesistenza anche di alcun vincolo di solidarietà passiva tra quest'ultimo e l'istituto e sottolineandosi come l'assunto di cui al motivo trovasse conferma nel disposto dell'art. 19 del d.Lgs n. 112/1999 secondo cui costituisce causa di perdita del diritto al discarico << e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario;
sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.>>. Con il secondo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 416, secondo comma, e 25FD024389EF" data-article-version-id="873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LREE84B44A25FD024389EF::2013-07-24" href="/norms/codes/itatextvmafbz6e29423q/articles/itaartlm0p8s8rcwglerc?version=873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LREE84B44A25FD024389EF::2013-07-24">420, nono comma, cod. proc. civ. avendo la Corte d'appello rigettato la domanda del Perre sul presupposto dell'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione non avvedendosi della tardività della costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Equitalia Sud s.p.a. che aveva comportato la decadenza dal sollevare l'eccezione di violazione del contraddittorio. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. per non aver ritenuto ricorrente un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'INPS e, quindi, non aver rimesso la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio con il detto litisconsorte necessario.

2. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.R.G.24509/2016 3. In generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in I. n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass.6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, avanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., secondo comma e art. 618 bis cod. proc. civ.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni, prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ.,secondo comma) o meno (art. 617 cod. proc. civ., primo comma).

4. Tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento. A monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione RG .24509/2016 contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per l'INPS, con l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010. 5. In questa fase assume centralità l'iscrizione a ruolo (art. 24, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999) del debito contributivo derivante sia dai versamenti omessi che dagli accertamenti ispettivi e tale indicazione normativa che affida all'iscrizione a ruolo la formalizzazione della pretesa debitoria da parte dell'Ente, costituisce una previsione specifica della riscossione dei crediti contributivi rispetto a quella relativa alle imposte sul reddito, contenuta nel Capo II del d.P.R. n. 602 del 1973, agli artt. 14, 15, 15 bis e 15 ter, che indicano, quali oggetti dell'iscrizione a ruolo, le liquidazioni effettuate dall'ufficio competente.

6. L'iscrizione di una somma a ruolo presuppone, dunque, l'esistenza di un cd. titolo di iscrizione tipicamente integrato da un atto che, al termine di un'attività a ciò funzionalmente preposta, definisce i profili qualitativi e quantitativi di una determinata pretesa impositiva, che occorre appunto riscuotere mediante il ruolo.

7. Dunque, il ruolo si considera come atto della funzione di riscossione in ragione del fatto che, in via ordinaria, mediante il ruolo non si determinano pretese ma, semplicemente, si riscuotono crediti relativi a pretese previamente individuate.

8. Il ruolo, però, può anche costituire l'atto mediante il quale viene determinata e definita la pretesa impositiva sottostante e ciò vale soprattutto per l'iscrizione a ruolo del contributo previdenziale, che è l'oggetto dell'obbligazione contributiva che trova nel ruolo la propria formalizzazione e nella cartella di pagamento, che del ruolo rappresenta l'estratto formato dall'agente della riscossione (art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973), il mezzo di comunicazione formale all'affermato debitore.

9. La semplificazione dell'atto e della procedura si
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