Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2018, n. 23133
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M GIANFRANCO ANTONELLO nato il 26/04/1960 a LAMEZIA TERME nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 14/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI P;sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso- RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 15/11/2017, decidendo sull' appello proposto da M Gianfranco Roberto avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme in data 20/10/2017 nei confronti del predetto MURACA, indagato per il reato di usura in concorso con C G in danno di V P, confermava la misura limitatamente all' importo di euro 110.000,00. Riteneva il Tribunale che, dalle complessive emergenze istruttorie, risultava dimostrata la accusa di usura a carico di M G A, in concorso con C R, in danno di A P il quale a fronte del prestito della somma di euro 250.000,00, in esecuzione del contratto di associazione in partecipazione stipulato, con l' intervento nella veste di consulente dal Rag. M, fra il P ed il coindagato C G, aveva, Cle----- corrisposto interessi usurari pari ad euro 110.000,00 con applicazione di un tasso usurario del 23,97% superiore al tasso soglia vigente nel periodo di riferimento (pari alli 11,09 %), precisando che il carattere usurario dell' accordo era evidente in ragione della previsione della corresponsione da parte del P, nella qualità di legale rappresentante della Eurotrasporti s.r.I., in favore del C della somma di euro 5.000,00 mensili a prescindere dall' effettivo conseguimento di utili, accordo nell' ambito del quale aveva avuto un determinante contributo fattuale il predetto indagato nella sua veste professionale di commercialista di fiducia del C. 2. M G A, a mezzo difensore, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi: a. violazione ed erronea applicazione degli artt. 644 ult. co . cod. pen. e 321 cod. proc. pen. nonché motivazione meramente apparente. Assume che nella fattispecie in esame non poteva essere disposto il sequestro in quanto mancava un "profitto" da parte dell' indagato inteso quale profitto patrimoniale dell' autore dell' illecito nella specie non configurabile in quanto a fronte del prestito di euro 250.000,00 il ricorrente aveva incamerato dalla presunta parte offesa solamente parte del capitale inizialmente versato, vale a dire la somma di euro 217.600,00, non percependo, quindi, alcuna somma a titolo di interessi dal P. Precisa che non sussistendo alcun effettivo arricchimento patrimoniale in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata atteso che il quantum restituito corrispondeva solamente ad una percentuale dell' intero capitale effettivamente percepito dalla presunta vittima nessuna misura ablativa poteva essere adottata in quanto nessun "profitto" era mai derivato dal quella operazione economica ritenuta illecita, rilevando che il Tribunale era incorso in una palese violazione di legge in relazione alla individuazione del profitto del reato. Deduce, infine, che il Tribunale aveva totalmente omesso di motivare in ordine alla contestazione relativa alla insussistenza del reato di usura difettando l' elemento psicologico del reato come poteva desumersi dal fatto che le somme percepite erano state inserite dal C nella dichiarazione dei redditi e che l' intera somma pagata dalla Eurotrasporti s.r.l. era stata interamente portata a detrazione fiscale per costi sostenuti con la conseguenza che il contratto di associazione in partecipazione de quo non poteva essere considerato sic et simpliciter come un escamotage funzionale a camuffare un sinallagma illecito. b. violazione dell' art. 110 cod. pen. Assume che nella fattispecie in esame egli si era limitato, quale commercialista, a redigere l' atto di associazione in partecipazione mentre non era emerso alcun elemento da cui dedurre che egli avesse concorso alla realizzazione di un profitto economico illecito in favore del C. 2.1. La difesa del ricorrente ha depositato memoria in data 03/04/2018 ribadendo la non assoggettabilità a sequestro delle somme in contestazione.
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