Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2023, n. 14035
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UM SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato D'AVINO FRANCESCO del foro di NAPOLI si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato LIGUORI FRANCESCO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE si associa alla richiesta del co-difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'Appello di Napoli, pronunziandosi in fase di rinvio dopo la sentenza di annullamento di questa Corte, ha confermato la pronunzia di condanna alla pena dell'ergastolo nei confronti di PA GI, per i delitti di omicidio ai danni di AR TO e di tentato omicidio ai danni di Di IN VA, e dei connessi delitti di armi, tutti aggravati ai sensi dell'art 416 bis.l. cp. Fatti del 29.3.2008. Le concordi sentenze di merito hanno accertato che il delitto oggetto di attuale giudizio è inserito all'interno del contrasto tra le associazioni criminali operanti nella zona flegrea della provincia di Napoli, denominate D'RI-PI e De RO, quest'ultima facente capo a De RO PA, alla quale le vittime erano vicine. Emerge inoltre, ed è necessario precisarlo, che l'omicidio di cui si è occupata la sentenza impugnata è collegato ad un precedente omicidio, perpetrato il 16 Febbraio 2008 ad opera dei D'I° ai danni di un altro componente del clan De RO, CE MI, per il quale l'attuale imputato è stato condannato con sentenza passata in giudicato per avervi partecipato con il ruolo di avvistatore. La sentenza rescindente - per le ragioni ivi espresse,riprese anche dalle argomentazioni delle difese - ha evidenziato l'incongruenza del percorso argomentativo della precedente pronunzia di appello, all'esito del quale residuava un rilevante dubbio circa la partecipazione di PA all'omicidio di AR. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite i difensori fiduciari con due distinti atti di impugnazione. Il ricorso a firma dell'avvocato Liguori articola tre motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp.
1.Col primo motivo, ha lamentato la violazione di legge in relazione all'art 627/3 cpp ed il vizio di motivazione illogica. Nella sentenza di annullamento, infatti, si era sollevato un dubbio sulla tipologia del concorso da parte dell'imputato nell'azione omicidiaria, in assenza di prova di nuove attività materiali espressive di condivisione, ed in ragione della sola agevolazione data alla fase antecedente relativa all'omicidio di CE - essendo certo che PA non avesse partecipato alla fase decisoria del programma delittuoso circa l'esecuzione di entrambi gli omicidi.
1.1 n Giudice di appello avrebbe frainteso l'oggetto del dubbio suscitato nella sentenza rescindente e l'avrebbe superato attraverso una diversa interpretazione delle medesime dichiarazioni dei collaboranti GN, AN e D'I°, eludendo lo schema individuato nella sentenza di annullamento circa la ricostruzione dei fatti, che - nella visione della difesa - dovrebbe intendersi già risolta definitivamente.
2.Nel secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione illogica, poiché la Corte territoriale avrebbe operato una irragionevole parcellizzazione del materiale probatorio. In particolare emerge dalla sentenza impugnata che la principale fonte dichiarativa, D'RI UN, vertice del clan omonimo, non aveva inserito l'imputato tra i soggetti ai quali era stato dato incarico di localizzare la vittima designata e tuttavia il Giudice del rinvio era pervenuto all'affermazione di responsabilità, valorizzando le dichiarazioni del collaborante GN, secondo il quale ..,.,‘ PA avrebbe partecipato agli avvistamenti, sia per l'individuazione di CE sia per l'individuazione di AR. Sul punto la Corte napoletana si era diffusa in una spiegazione riguardante le sole parole del collaborante riportate in motivazione senza tener conto dell'intera dichiarazione presente nel verbale di interrogatorio del 28.9.2012, con la quale, nella dettagliata ricostruzione dell'omicidio, si escludeva la partecipazione di PA.
2.1.Per altro verso la motivazione non avrebbe chiarito in che modo l'operata interpretazione delle parole di GN potesse essere compatibile con il narrato della principale fonte dichiarativa ( D'RI UN), che, nel descrivere la vicenda, aveva escluso l'attuale ricorrente da coloro ai quali era stato dato il compito di avvistare AR.
3. Tramite il terzo motivo è stato dedotto il travisamento della prova decisiva costituita dalle dichiarazioni di D'RI riguardanti la partecipazione di PA agli avvistamenti, partecipazione che - secondo il Giudice del rinvio - sarebbe avvenuta prima dell'arresto di De RO PA mentre dalle propalazioni considerate - riportate in parte anche nell'atto di ricorso - ed anche da quelle di GN emergerebbe che la seconda fase ebbe inizio dopo l'arresto di De RO. La difesa individua un ulteriore travisamento della prova nella valorizzazione, in chiave logica, della affermazione di D'RI secondo la quale PA più volte aveva pranzato con lui stesso ed altri sodali in un'epoca in cui si stavano progettando gli omicidi di CE e De RO, dimenticando che si trattava di un'epoca di molto antecedente anche al primo degli omicidi.
3.1.Infine, il ricorrente censura il presunto riscontro fornito dalle dichiarazioni del collaborante AN. Sul punto si sottolinea l'assenza di ogni valutazione di attendibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni, in quanto la motivazione si era limitata ad osservare che la fonte di conoscenza del dichiarante era uno dei coesecutori materiali del delitto, trascurando che AN si sarebbe confuso e corretto più volte proprio sulla partecipazione di PA all'omicidio AR.
4. Il ricorso a firma dell'avvocato D'Avino consta di un unico articolato motivo - qui enunciato nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp - col quale si deduce la violazione del'art 627/3 cpp ed il vizio di motivazione illogica.
4.1.Come nel primo motivo del ricorso precedente si richiama la pronunzia rescindente, che aveva statuito come tra i due omicidi CE e AR vi fosse una soluzione di continuità dovuta ad una pausa di riflessione all'interno del sodalizio criminale, con redistribuzione dei ruoli, ragion per cui la ormai accertata partecipazione di PA al delitto ai danni del primo non implicava il suo coinvolgimento anche nel secondo;le chiamate in correità, quindi, avrebbero dovuto riguardare l'attività realizzata dopo l'arresto di De RO PA e specificamente l'omicidio in danno di AR. Il Giudice di appello avrebbe, invece, adoperato elementi tratti dall'episodio delittuoso ai danni di CE per confermare la pronunzia di responsabilità ora in esame.
4.2. Si ripercorrono le doglianze già espresse nel precedente ricorso circa le dichiarazioni del collaborante GN, che, diversamente da quanto detto rispetto al primo delitto, non aveva inserito l'attuale imputato tra gli avvistatori della vittima designata AR. Sul punto la difesa