Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2013, n. 2037

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Massime1

In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2013, n. 2037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2037
Data del deposito : 29 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. D'

ANTONIO

Enrica - Consigliere -
Dott. B U - rel. Consigliere -
Dott. A R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15206-2010 proposto da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, Istituto professionale per i Servizi Commerciali "N. Grrone" di Barletta, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;



- ricorrente -


contro
T B TNIBRN52R06F482J, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO DEL RINASCIMENTO

11, presso lo studio dell'avvocato L'ABBATE AMINA, rappresentato e difeso dall'avvocato P G, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 685/2010 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/03/2010 R.G.N. 3328/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal Consigliere Dott. U B;

udito l'Avvocato A A per delega P G;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO

Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5/3 - 12/3/10 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione proposta dal Ministero dell'Università e della Ricerca avverso la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato il diritto del prof. Tiene Bruno al riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità da questi maturata nei ruoli della scuola materna. Ha spiegato la Corte che, tenuto conto dei meccanismi della mobilità orizzontale e verticale del personale, di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77 e 83, e del fatto che grazie a quest'ultimo tipo di
mobilità era consentito il passaggio da un ruolo inferiore a quello della scuola secondaria superiore, era possibile procedere alla valutazione per intero del pregresso servizio nel nuovo ruolo;

inoltre, la L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 1, trasfuso successivamente nel T.U. n. 297 del 1994, art. 472, aveva ribadito la mobilità orizzontale ed introdotto quella verticale verso il basso, confermando, nel contempo, al secondo comma, quella verso l'alto, laddove prescriveva che tali passaggi erano consentiti, altresì, al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che affida l'impugnazione ad un solo motivo di censura. Resiste con controricorso Tiene Bruno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un solo motivo il Ministero ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma sesto, del CCNL del Comparto scuola del 4/8/1995, nonché del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83 e del T.U. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485, oltre che del D.L. n. 370 del 1970, convertito nella L. n. 576 del 1970, in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene la difesa erariale che l'art. 66, comma 6, del CCNL del Comparto scuola del 4.8.1995 per il personale non dirigente aveva previsto che restavano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo ed alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art.

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