Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2024, n. 26805
Sentenza
29 maggio 2024
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29 maggio 2024
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Massime • 1
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ex art. 179, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ordinanza emessa, in sede di riesame, da un collegio composto anche da un giudice onorario di pace, in cui la Corte ha precisato che il provvedimento, pur viziato da nullità, non avrebbe potuto ritenersi inesistente, sicché, ove intervenuto entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., la misura cautelare con esso adottata conservava efficacia).
Sul provvedimento
Testo completo
Asint REPUBBLICA ITALIANA 26805 -24 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: SALVATORE DOVERE - Presidente - Sent. n. sez. 629/2024 CC 29/05/2024 EUGENIA SERRAO R.G.N. 9230/2024 ALESSANDRO LD EL EN ANNA LUISA ANGELA RICCI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI UI EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di BELLUNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. z RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Belluno, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro adottato del Pubblico Ministero e il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Belluno della somma di denaro di euro 34.700,00 nei confronti di IG AN MB. Questi è stato indagato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per essere stato trovato in possesso, a seguito di un controllo di iniziativa della polizia giudiziaria mentre si trovava alla guida della sua autovettura, di 13 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, custodite in due distinti pacchetti di sigarette, e, a seguito della perquisizione estesa anche alla sua abitazione, di ulteriori 22,34 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo, di materiale per il confezionamento e della somma di denaro di 34.700, 00 euro in banconote di vario taglio, custodita dentro una scatola in polistirolo all'interno della quale vi era anche un cartoncino recante indicazione di date e cifre.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Belluno, ha proposto ricorso MB, a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. in ragione della mancanza o apparenza della motivazione sotto il profilo del requisito della sproporzione ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. Il difensore osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe solo apparente, in quanto avrebbe omesso un'analisi comparativa fra la situazione reddituale dell'indagato e la somma rinvenuta in suo possesso. La difesa aveva depositato le ultime tre dichiarazione dei redditi da cui si desumeva la percezione da parte di MB, quale dipendente dell'esercito, di un reddito annuo di oltre 30.000 euro, tale da giustificare un accumulo di denaro per risparmio nel corso del tempo, oltre che documentazione relativa alle missioni all'estero svolte dall'indagato che gli avevano fruttato guadagni aggiuntivi. Gli estratti conto depositati valevano a provare anche i numerosi prelievi in contanti effettuati da MB, anche per cifre importanti di taglio compatibile con quelle rinvenute nella sua abitazione. Era stata anche documentata la vendita, nell'anno 2018, da parte di MB di un alloggio per la somma di 85.000 euro: anche a voler considerare che egli aveva acquistato una nuova casa del valore di 35.000 euro, era, pur sempre, rimasta a sua disposizione la somma di 50.000 euro. Fra l'altro il fumus del reato contestato riguardava la mera illecita detenzione della sostanza stupefacente, che non vale 2 a fondare ex sé una presunzione di derivazione illecita del denaro sequestrato. Il rilievo del tribunale per cui la somma era custodita in casa, a riprova della illecita derivazione della stessa, era fondato su mere congetture.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla finalità probatoria perseguita attraverso la convalida del sequestro della somma di denaro. Il difensore osserva che la somma di denaro in esame era stata sottoposta a due differenti provvedimenti di sequestro, entrambi confermati dal Tribunale, ovvero al sequestro probatorio da parte della polizia giudiziaria convalidato dal Pubblico Ministero ed al sequestro preventivo disposto su richiesta del Pubblico Ministero dal G.I.P.. Il provvedimento di convalida del sequestro probatorio non era stato motivato in ordine alla necessità del vincolo ai fini delle indagini e il Tribunale non avrebbe potuto integrare tale motivazione: peraltro anche a voler ritenere ammissibile l'integrazione, l'argomento del Tribunale per cui il sequestro doveva essere disposto ai fini di "una approfondita valutazione a fini probatori”, era meramente apparente.
3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Antonietta Picardi, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha presentato,