Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2018, n. 11440

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2018, n. 11440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11440
Data del deposito : 11 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo



1. Con sentenza depositata il 19 gennaio 2012, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha respinto l'appello proposto dal contribuente avverso l'invito al pagamento emesso dall'Agenzia delle dogane - Ufficio di Novara con cui si richiedeva, a titolo di soggetto obbligato in solido, il pagamento dell'Iva non versata per Euro 450.826,06 oltre interessi e sanzioni, per gli anni dal 1998 al 2000, in relazione ad operazioni di importazione di merce da paesi extra UE mediante la fittizia creazione di un "plafond" da parte della ditta (XXXXX) s.r.l., intermediaria nelle operazioni, nelle more fallita.

Il meccanismo di evasione di imposta si svolgeva secondo il seguente schema attuativo: la società XX s.r.l. acquistava merci da paesi extra UE, le rivendeva come beni viaggianti e ancora in territorio estero alla (XXXXX) s.r.l. di Novara, soggetto che procedeva a formalizzare l'importazione presso vari uffici doganali (Bari, Brindisi, Verona) presentando false dichiarazioni di intento al fine di non pagare l'Iva in dogana, per poi procedere allo sdoganamento mediante cessione alle ditte XX s.r.l. e, talvolta, S. con l'emissione da fatture gravate da IVA. La CTR ha, in via preliminare dichiarato inammissibile quale novum l'eccezione relativa alla nullità dell'invito al pagamento per incompetenza territoriale dell'Ufficio delle Dogane di Novara. In ogni caso ne rileva l'infondatezza perchè, trattandosi di invito ad assolvere il debito (atto di messa in mora R.D. n. 65 del 1865, ex art. 93) la competenza si radica in relazione al luogo in cui è divenuto definitivo l'atto di accertamento, presso l'Ufficio di Novara.

Nel merito ha ritenuto accertato il ruolo del ricorrente di responsabile diretto e detentore delle quote maggioritarie della ditta XX s.r.l., con sede in Genova, e della intermediaria nelle importazioni (XXXXX) s.r.l., oltre che di soggetto che aveva delegato l'amministratrice della S. , altra ditta cui veniva rivenduta la merce importata fittiziamente dalla (XXXXX), alla "firma dei verbali giornalieri della dogana di Genova durante la verifica alla P. ".

In proposito ha richiamato:

- quanto accertato con sentenza del Tribunale di Torino - divenuta definitiva dopo la conferma in appello - in ordine alla falsità delle dichiarazioni di intento presentate dalla (XXXXX) s.r.l., nel giudizio promosso dalla suddetta avverso due avvisi di revisione dell'accertamento doganale con cui si procedeva al recupero dell'IVA non versata, e dalla intervenuta definitività delle cartelle di pagamento successivamente notificate, a seguito del giudizio promosso dalla medesima società innanzi alla CTP di Novara e alla CTR del Piemonte;

- quanto accertato nei procedimenti penali svoltisi presso il Tribunale di Genova ed il Tribunale di Torino per reati di contrabbando doganale nei confronti, tra gli altri, del C., individuato dal Tribunale di Genova come "amministratore di fatto delle società XX e (XXXXX), le quali si avvalevano del medesimo meccanismo di esenzione", giudizi conclusisi con sentenza che ha dichiarato estinti i reati per intervenuta prescrizione.

Sulla base di tali elementi riteneva la parte ricorrente tenuto in via solidale al pagamento dell'obbligazione doganale, unitamente alla persona che ha introdotto la merce, quale soggetto coinvolto nelle operazioni di importazione, ai sensi dell'art. 213 codice doganale comunitario (CDC), nonchè quale responsabile della mancata riscossione dei dazi doganali ai sensi dell'art. 201, comma 3 medesimo CDC. Avverso detta sentenza propone ricorso il contribuente, affidando le proprie doglianze a cinque motivi. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

3. Deduce che la CTR ha erroneamente applicato le citate norme, riconoscendo che la pretesa tributaria trova fondamento nelle sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Torino con le quali è stato definito il contenzioso tra la (XXXXX) e l'Ufficio delle Dogane di Torino in relazione ai due avvisi di revisione dell'accertamento, riconoscendo al giudicato formatosi nei confronti di terzo soggetto un effetto vincolante nei confronti del ricorrente, estraneo ai suddetti processi.



1.1. Il motivo è infondato, in quanto non coglie la ratio della decisione. Il richiamo operato dalla CTR alle pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di Torino sull'impugnazione dei due avvisi di revisione dell'accertamento doganale - id est, ai giudizi tributari aventi ad oggetto le relative cartelle emessi nei confronti della (XXXXX) s.r.l. - è chiaramente limitato al dato fattuale presupposto dell'accertamento della falsità delle dichiarazioni di intento presentate dalla suddetta società, nell'ambito della ricostruzione delle modalità di attuazione della fattispecie di contrabbando doganale, senza attribuire alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio.

2. - Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione dell'art. 531 c.p.c., comma 1 e art. 129 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la CTR ha ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato nel reato di contrabbando doganale, sulla base della sentenza penale di non doversi procedere perchè il reato è

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi