Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1818

CASS
Sentenza
4 marzo 1999
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4 marzo 1999

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Massime • 1

L'obbligo per il conducente di avere sempre con sè, durante la guida, gli occhiali di scorta, nel caso in cui la sua acutezza visiva sia raggiunta con l'adozione di lenti a contatto (obbligo sancito dall'abrogato codice della strada), non è più previsto dall'art. 322 del nuovo codice della strada.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1818
Data del deposito : 4 marzo 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Mario CICALA Consigliere
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO di SIRACUSA, difeso e rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi 12 è per legge domiciliato;

- ricorrente -

contro
ZZ CO

- intimato -

avverso la sentenza del OR di Siracusa sez. distaccata di Noto n. 10 del 17/22.02.95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/98 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo
Con sentenza 17/22.2.95 il OR di Siracusa, sezione distaccata di Noto, accoglieva l'opposizione proposta da CO ZZ avverso l'ordinanza ingiunzione n.551, notificatagli il 14.9.90 con cui il Prefetto di Siracusa richiedeva il pagamento della sanzione amministrativa di lire 208.300, per aver circolato il 22.12.89 alla guida della propria autovettura sprovvisto di occhiali correttivi di scorta, pur essendo provvisto, invece, di idonee lenti a contatto. Rilevava il OR che la normativa in questione era contraddittoria ed illogica onde il ZZ, probabilmente ignorando l'obbligo di portare al seguito occhiali correttivi, versava in una situazione di ignoranza inevitabile: probabilità, non certezza, ma sufficiente, ai sensi dell'art. 23 della legge 689/81, per configurare una situazione di insufficienza di prove sull'elemento psicologico, con conseguente obbligo di accogliere la opposizione.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Siracusa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo, con atto notificato il 9.4.96 - e quindi al limite dell'anno, tenuto conto che nei giorni 7 ed 8 cadevano le festività pasquali - due motivi di censura.
Non si è costituito l'intimato ZZ.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 112 cpc, per aver il OR pronunciato ultra ed extra petita. Rileva
l'Avvocatura che il ZZ non aveva addotto a propria difesa l'errore scusabile di diritto e non potevano quindi esser rilevati d'ufficio profili di nullità del provvedimento.

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