Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24533

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24533
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24533
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di R I nato a CORI il 24/09/1984 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A L;
lette le richieste del PG SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da I R avverso la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con cui era stato condannato per il de itto di concorso in truffa in concorso con terzi soggetti non identificati.

2. Ricorre per cassazione I R, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso, che qui si riassume nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, la difesa lamenta: - la violazione del diritto di difesa, perché la Corte di merito non ha acquisito il fascicolo di primo grado e non ha valutato le prove prodotte e assunte in giudizio;
- la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., avendo dichiarato l'istanza di revisione inammissibile, nonostante il pieno rispetto delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. e l'osservazione delle disposizioni di legge, senza esaminare la documentazione prodotta dalla difesa;
- la contraddittorietà ovvero la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di inidoneità delle prove addotte dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. La Corte lagunare ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da I R, osservando come, nella non chiara esposizione del condannato, si prospettasse in maniera generica il contenuto di nuove prove, senza esplicitarne la valenza dimostrativa e senza chiarire come esse potrebbero condurre ad una rivisitazione del precedente giudizio di colpevolezza. La vicenda aveva per oggetto due truffe
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