Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2018, n. 00262
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 1714-2013 proposto da: AGECONTROL S.P.A. C.F. 07233190581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PALESTRO
81, presso lo studio dell'avvocato M L M, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE SARTO' AMBROGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 108, presso lo studio dell'avvocato G D F, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1017/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2012 R.G.N. 4256/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. F D G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M L M;
udito l'Avvocato G D F. ud. 4 10 17 1V. 1714 13 SVOLGIMENTO del
PROCESSO
La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1017 in data 13 febbraio - 7 giugno 2012, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale giudice del lavoro il 16 maggio 2008, impugnata dall'attore RE SARTO' Ambrogio, dichiarava che quest'ultimo aveva diritto ad essere inquadrato nel primo livello super quadri del C.C.N.L. industria alimentare con decorrenza 10 gennaio 1994 e condannava per l'effetto la convenuta S.p.A. AGECONTROL ad inquadrare l'appellante in tale profilo professionale, con l'anzidetta decorrenza, nonché a corrispondergli le differenze retributive tra quanto previsto dal suddetto profilo e quanto percepito in base all'inquadramento di provenienza, a far data dal 26 ottobre 2000, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese di lite così come ivi liquidate. Secondo la Corte distrettuale, il giudice di primo grado non aveva considerato la specifica declaratoria contenuta nella contrattazione aziendale, decisiva per comprendere come la società convenuta avesse ritenuto di accogliere, nel contesto della sua organizzazione, la disciplina della classificazione del personale, enunciata in termini generali dalla contrattazione di settore. In particolare, il manuale di inquadramento e di organizzazione aziendale della società stabiliva che la sezione costituiva una unità organizzativa ed operante elementare, cui era affidata la realizzazione di una parte degli obiettivi impresa. La sezione aveva responsabilità economica dimensionata nel rispetto di norme codificate, parametri standard e non aveva rilevanza contabile. La conduzione era affidata ad un impiegato con funzioni direttive di elevata capacità tecnico organizzativa, che in presenza di comprovata discrezionalità e autonomia e continuità di risultato sarebbe stato inserito nell'area quadri. A sua volta, la funzione veniva definita dall'anzidetto manuale come una unità organizzativa elementare di variabile complessità disciplinare, in relazione alle competenze tecnico-professionali richieste e al peso attribuito alle specifiche attività rispetto agli obiettivi aziendali ed altro. La sua conduzione andava affidata ad un impiegato di provata professionalità specifica e, in presenza di funzioni direttive di ampia discrezionalità e autonomia e continuità di risultato nello svolgimento dei compiti primari che richiedevano elevata complessità disciplinare, il responsabile della funzione sarebbe stato inserito nell'area quadri. Secondo la Corte territoriale, era provato, alla luce della citata documentazione, e sostanzialmente non contestato, che l'attore aveva svolto ambedue le attività: la prima dal 1994 od. 4 1(1 1 - r.g. 1- 14 13 e la seconda dal 1996. Mentre il ricorrente aveva allegato e provato significativi elementi, anche indiziari e comparativi, tali da dimostrare la presenza nell'attività da egli svolta dei suddetti requisiti, così da giustificare l'inserimento nell'area quadri, secondo il manuale, la convenuta si era invece limitata a contestazioni generiche, senza dare una
contro
-chiave di lettura delle declaratorie contrattuali, che consentisse di comprendere quando potessero dirsi integrati i requisiti in questione e perché viceversa quanto provato dall'attore sarebbe stato insufficiente come mezzo al fine. In particolare, le deposizioni testimoniali, richiamate dalla Corte di merito, avevano fornito un quadro piuttosto preciso delle mansioni svolte dall'appellante e del grado di importanza di autonomia delle stesse all'interno della struttura aziendale. Le risultanze documentali e testimoniali avevano acclarato che il RE SARTO': riceveva solo direttive indicazioni di massima sia sugli obiettivi che sui programmi ed in merito agli aggiornamenti professionali, che poi riversava sui vari ispettori da lui coordinati;
organizzava e gestiva le ispezioni nell'ambito di direttive di massima;
era il punto di riferimento degli ispettori, anche per la risoluzione delle loro problematiche;
sovrintendeva ai risultati delle ispezioni mediante archiviazione o denuncia;
partecipava alle riunioni con i dirigenti e con gli altri quadri aziendali. Considerate poi le caratteristiche strutturali della società, la quale operava nel campo del controllo sul territorio nazionale dell'utilizzo dei finanziamenti comunitari ai coltivatori di olive e produttori dell'olio di oliva e riguardo a tutta la relativa filiera, nonché l'ampiezza della struttura con oltre 100 ispettori, doveva convenirsi sul fatto che l'attività di gestione di controllo degli ispettori, svolta dal medesimo appellante, era di fondamentale importanza nell'economia dell'azienda, per cui, tenuto conto anche delle modalità di svolgimento, poteva ritenersi necessaria una elevata capacità tecnico-amministrativa con significativo grado di autonomia e discrezionalità nella sua esecuzione, in armonia con la declaratoria contrattuale rivendicata. D'altra parte, la circostanza pacifica per cui altri capi sezione risultavano inseriti nella categoria quadri significava almeno presuntivamente che questo doveva ritenersi l'inquadramento corretto di una certa attività professionale. Avverso l'anzidetta pronuncia di appello proposto ricorso per cassazione AGECONTROL S.p.A. con atto in data otto - 9 gennaio 2013, affidato a quattro motivi, cui ha resistito RE SARTO' Ambrogio id. 4 10 lTH.g. 114-13 mediante controricorso in data 15 - 18 febbraio 2013, in seguito illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c.. MOTIVI della
DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 del C.C.N.L. settore alimentari, nonché dell'articolo 2095 c.c.;
con il secondo motivo, invece, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti. Infatti, la Corte di Appello non aveva tenuto conto del ragionamento seguito dal giudice di prime cure, che aveva preso le mosse proprio dalle declaratorie contrattuali (quella posseduta e quella rivendicata dal ricorrente, che una volta esaminate dettagliatamente erano state messe a confronto con le risultanze istruttorie). Pertanto, il tribunale aveva ritenuto la qualifica di quanto poteva riconoscersi soltanto ai lavoratori che erano preposti al coordinamento di unità organizzative o operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione;
svolgevano funzioni direttive con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite ai dirigenti o ai titolari dell'azienda. Correttamente, il primo giudicante aveva osservato come il ricorrente non avesse affatto dimostrato di essere stato preposto al coordinamento di importanti unità organizzative di rilevante complessità e articolazione. Non poteva dubitarsi che le mansioni di coordinamento svolte dal ricorrente nel periodo considerato avevano interessato unità organizzative elementari, e non già
PALESTRO
81, presso lo studio dell'avvocato M L M, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE SARTO' AMBROGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 108, presso lo studio dell'avvocato G D F, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1017/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2012 R.G.N. 4256/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. F D G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M L M;
udito l'Avvocato G D F. ud. 4 10 17 1V. 1714 13 SVOLGIMENTO del
PROCESSO
La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1017 in data 13 febbraio - 7 giugno 2012, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale giudice del lavoro il 16 maggio 2008, impugnata dall'attore RE SARTO' Ambrogio, dichiarava che quest'ultimo aveva diritto ad essere inquadrato nel primo livello super quadri del C.C.N.L. industria alimentare con decorrenza 10 gennaio 1994 e condannava per l'effetto la convenuta S.p.A. AGECONTROL ad inquadrare l'appellante in tale profilo professionale, con l'anzidetta decorrenza, nonché a corrispondergli le differenze retributive tra quanto previsto dal suddetto profilo e quanto percepito in base all'inquadramento di provenienza, a far data dal 26 ottobre 2000, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese di lite così come ivi liquidate. Secondo la Corte distrettuale, il giudice di primo grado non aveva considerato la specifica declaratoria contenuta nella contrattazione aziendale, decisiva per comprendere come la società convenuta avesse ritenuto di accogliere, nel contesto della sua organizzazione, la disciplina della classificazione del personale, enunciata in termini generali dalla contrattazione di settore. In particolare, il manuale di inquadramento e di organizzazione aziendale della società stabiliva che la sezione costituiva una unità organizzativa ed operante elementare, cui era affidata la realizzazione di una parte degli obiettivi impresa. La sezione aveva responsabilità economica dimensionata nel rispetto di norme codificate, parametri standard e non aveva rilevanza contabile. La conduzione era affidata ad un impiegato con funzioni direttive di elevata capacità tecnico organizzativa, che in presenza di comprovata discrezionalità e autonomia e continuità di risultato sarebbe stato inserito nell'area quadri. A sua volta, la funzione veniva definita dall'anzidetto manuale come una unità organizzativa elementare di variabile complessità disciplinare, in relazione alle competenze tecnico-professionali richieste e al peso attribuito alle specifiche attività rispetto agli obiettivi aziendali ed altro. La sua conduzione andava affidata ad un impiegato di provata professionalità specifica e, in presenza di funzioni direttive di ampia discrezionalità e autonomia e continuità di risultato nello svolgimento dei compiti primari che richiedevano elevata complessità disciplinare, il responsabile della funzione sarebbe stato inserito nell'area quadri. Secondo la Corte territoriale, era provato, alla luce della citata documentazione, e sostanzialmente non contestato, che l'attore aveva svolto ambedue le attività: la prima dal 1994 od. 4 1(1 1 - r.g. 1- 14 13 e la seconda dal 1996. Mentre il ricorrente aveva allegato e provato significativi elementi, anche indiziari e comparativi, tali da dimostrare la presenza nell'attività da egli svolta dei suddetti requisiti, così da giustificare l'inserimento nell'area quadri, secondo il manuale, la convenuta si era invece limitata a contestazioni generiche, senza dare una
contro
-chiave di lettura delle declaratorie contrattuali, che consentisse di comprendere quando potessero dirsi integrati i requisiti in questione e perché viceversa quanto provato dall'attore sarebbe stato insufficiente come mezzo al fine. In particolare, le deposizioni testimoniali, richiamate dalla Corte di merito, avevano fornito un quadro piuttosto preciso delle mansioni svolte dall'appellante e del grado di importanza di autonomia delle stesse all'interno della struttura aziendale. Le risultanze documentali e testimoniali avevano acclarato che il RE SARTO': riceveva solo direttive indicazioni di massima sia sugli obiettivi che sui programmi ed in merito agli aggiornamenti professionali, che poi riversava sui vari ispettori da lui coordinati;
organizzava e gestiva le ispezioni nell'ambito di direttive di massima;
era il punto di riferimento degli ispettori, anche per la risoluzione delle loro problematiche;
sovrintendeva ai risultati delle ispezioni mediante archiviazione o denuncia;
partecipava alle riunioni con i dirigenti e con gli altri quadri aziendali. Considerate poi le caratteristiche strutturali della società, la quale operava nel campo del controllo sul territorio nazionale dell'utilizzo dei finanziamenti comunitari ai coltivatori di olive e produttori dell'olio di oliva e riguardo a tutta la relativa filiera, nonché l'ampiezza della struttura con oltre 100 ispettori, doveva convenirsi sul fatto che l'attività di gestione di controllo degli ispettori, svolta dal medesimo appellante, era di fondamentale importanza nell'economia dell'azienda, per cui, tenuto conto anche delle modalità di svolgimento, poteva ritenersi necessaria una elevata capacità tecnico-amministrativa con significativo grado di autonomia e discrezionalità nella sua esecuzione, in armonia con la declaratoria contrattuale rivendicata. D'altra parte, la circostanza pacifica per cui altri capi sezione risultavano inseriti nella categoria quadri significava almeno presuntivamente che questo doveva ritenersi l'inquadramento corretto di una certa attività professionale. Avverso l'anzidetta pronuncia di appello proposto ricorso per cassazione AGECONTROL S.p.A. con atto in data otto - 9 gennaio 2013, affidato a quattro motivi, cui ha resistito RE SARTO' Ambrogio id. 4 10 lTH.g. 114-13 mediante controricorso in data 15 - 18 febbraio 2013, in seguito illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c.. MOTIVI della
DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 del C.C.N.L. settore alimentari, nonché dell'articolo 2095 c.c.;
con il secondo motivo, invece, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti. Infatti, la Corte di Appello non aveva tenuto conto del ragionamento seguito dal giudice di prime cure, che aveva preso le mosse proprio dalle declaratorie contrattuali (quella posseduta e quella rivendicata dal ricorrente, che una volta esaminate dettagliatamente erano state messe a confronto con le risultanze istruttorie). Pertanto, il tribunale aveva ritenuto la qualifica di quanto poteva riconoscersi soltanto ai lavoratori che erano preposti al coordinamento di unità organizzative o operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione;
svolgevano funzioni direttive con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite ai dirigenti o ai titolari dell'azienda. Correttamente, il primo giudicante aveva osservato come il ricorrente non avesse affatto dimostrato di essere stato preposto al coordinamento di importanti unità organizzative di rilevante complessità e articolazione. Non poteva dubitarsi che le mansioni di coordinamento svolte dal ricorrente nel periodo considerato avevano interessato unità organizzative elementari, e non già
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