Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/03/2013, n. 6410
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Avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione. Ne consegue che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 del 2006, per violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost., prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacché esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile.
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28801/2011 proposto da:
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA 00581960630 in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAIO MELISSO 50, presso lo studio dell'avvocato FREGA Davide, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR LV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 577/2011 del GIUDICE DI PACE di TORRE ANNUNZIATA del 13.4.2011, depositata il 14/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO. È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO GOLIA.
RITENUTO IN FATTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
"1. Il Comune di Torre Annunziata propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata, depositata il 14 aprile 2011. L'intimato non svolge difese.
È applicabile ratione temporis la L. 18