Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13700
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R R nato a Napoli 1'1/11/1973 avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del ricorso per intervenuta prescrizione. udite lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. A P, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. R R a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 15 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 27 ottobre 2017, dal Tribunale di Noia, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. e dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione dei reati di cui agli artt.640 e 348 cod. pen.
2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta descritta alla lettera C) del capo di imputazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, dopo aver riproposto pedissequamente la motivazione adottata dal giudice di primo grado, si è limitata ad affermare in modo apodittico che la versione prospettata dall'imputato in sede di udienza preliminare è inverosimile, fantasiosa e non credibile. La motivazione è contraddittoria ed illogica laddove afferma che il R ha ricevuto il timbro per dissimulare la propria attività forense, per poi ritenere inattendibile la versione con cui il ricorrente ha spiegato le ragioni dell'impossessamento del timbro. L'assoluta mancanza della prova di un reato presupposto avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a riqualificare giuridicamente il fatto nella fattispecie di reato di furto.
3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. La Corte territoriale ha erroneamente indicato nella data del 16 febbraio 2009 la data della commissione del reato e, quindi, nel momento in cui il timbro è stato rinvenuto presso l'abitazione del R e sottoposto a sequestro dagli inquirenti. Tale determinazione si pone in contrasto con il principio di diritto secondo cui la data di commissione del
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del ricorso per intervenuta prescrizione. udite lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. A P, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. R R a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 15 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 27 ottobre 2017, dal Tribunale di Noia, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. e dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione dei reati di cui agli artt.640 e 348 cod. pen.
2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta descritta alla lettera C) del capo di imputazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, dopo aver riproposto pedissequamente la motivazione adottata dal giudice di primo grado, si è limitata ad affermare in modo apodittico che la versione prospettata dall'imputato in sede di udienza preliminare è inverosimile, fantasiosa e non credibile. La motivazione è contraddittoria ed illogica laddove afferma che il R ha ricevuto il timbro per dissimulare la propria attività forense, per poi ritenere inattendibile la versione con cui il ricorrente ha spiegato le ragioni dell'impossessamento del timbro. L'assoluta mancanza della prova di un reato presupposto avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a riqualificare giuridicamente il fatto nella fattispecie di reato di furto.
3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. La Corte territoriale ha erroneamente indicato nella data del 16 febbraio 2009 la data della commissione del reato e, quindi, nel momento in cui il timbro è stato rinvenuto presso l'abitazione del R e sottoposto a sequestro dagli inquirenti. Tale determinazione si pone in contrasto con il principio di diritto secondo cui la data di commissione del
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