Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/11/2021, n. 34627
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3242-2020 proposto da: NPS - ISTITuTo NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l'AVVOCATURA CI NTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, E D R, A C, CARLA D'ALOISIO, A S;- ricorrente -contro NUZZI ANNA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1727/2019 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 09/07/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. V P. RILEVATO CHE: -con sentenza depositata il 9.7.2019, la Corte d'appello di Bari, decidendo sugli appelli proposti dall'INPS il 27/11/2017 e il 17/12/2018, ha confermato le decisioni di primo grado che avevano dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione dell'avv. A A N alla gestione separata per l'anno 2010 e non dovuti i contributi oggetto di avviso di addebito notificato alla appellata;-la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponeva pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di C 5.000,00, ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003) non ricorrente nel caso di specie;- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura;- resiste, con controricorso assistito da memoria, A A N. CONSIDERATO CHE: - va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in guanto notificato originariamente nei termini presso l'indirizzo del "precedente studio dei tre difensori della signora Nuzzi nei giudizi d'appello", avanzata in sede di controricorso e reiterata nella memoria;- l'art. 330 c.p.e., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l'impugnazione venga notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d'uno, al domiciliatario, purché esercente entro il distretto;- questa Corte ha tuttavia già più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sé la nullità, e non l'inesistenza della notifica ove essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte;- si è affermato, al riguardo, che la violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicili() eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d' appello - che deve ordinare la rinnovazionc della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell' appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito (fra le altre, Cass .n. 16801 del 2014;n. 9419 del 2016);le Sezioni Unite hanno poi tracciato la distinzione tra inesistenza e nullità dell'attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza ai casi in cui l'atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all'attività di notificazione, cd espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli clementi essenziali della notifica: "L'inesistenza della notificnione del ricorso per cassa ione è configurabile, in base a i
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