Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2021, n. 17994
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nte SENTENZA sul ricorso 26228-2015 proposto da: G A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell'avvocato M S, rappresentato e difeso dall'avvocato D L;- ricorrente - 2021 contro 490 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati E D R, L M, A S, CARLA D'ALOISIO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 690/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/08/2015 R.G.N. 480/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento primo motivo del ricorso assorbiti gli altri;udito l'Avvocato M S per delega verbale Avvocato D L;/ udito l'Avvocato CARLA D'ALOISIO. RG n 2648/2015 FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto da A G avverso la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda volta a far accertare il suo diritto alla pensione o in subordine la condanna dell'Inps al risarcimento del danno per aver fornito informazioni inesatte sulla sua situazione pensionistica. Secondo la Corte il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse questioni proposte in primo grado senza confrontarsi ,né svolgere contestazioni specifiche •L delle circostanze di fatto , dgEll'iter logico-giuridico e Olrprincipio di diritto , ex ad 1227 co 2 cc ,su cui si fondava la sentenza appellata di rigetto della domanda . 2.Avverso la sentenza ricorre il G con quattro motivi . Resiste l'Inps. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'ad 434 cpc, nullità della sentenza. Censura la sentenza che ha dichiarato inammissibile I 'appello sebbene il ricorso contenesse lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo giudice , idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata . Rileva che aveva censurato quanto affermato dal Tribunale secondo cui " non sussiste contestazione tra le parti che il ricorrente non abbia i requisiti per poter ottenere la pensione ";che detta contestazione costituiva, invece, la materia del contendere che egli aveva riproposto con la domanda principale adducendo, a sostegno, l'avvenuta comunicazione da parte dell'Inps dei dati relativi alla sua situazione pensionistica , in conformità all'art 54 L. n. 88/1989. In definitiva nell'atto di appello aveva individuato le questioni di fatto e di diritto erroneamente decise dal Tribunale indicando la soluzione alternativa . Con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento, per il periodo in cui era rimasto senza lavoro per fatto a lui non imputabile ,rileva che aveva dedotto tutte le circostanze da cui era derivato il danno,in particolare : --aveva censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non poteva non sapere, nonché la mancanza di diligenza . A riguardo aveva dedotto tutte le circostanze di fatto ed aveva richiamato il contenuto della certificazione RG n 2648/2015 di cui all'ad 54 L n 88/1989 da cui era derivato il suo affidamento incolpevole ed il danno per la perdita della retribuzione, sottolineando , inoltre, il comportamento colposo dell'Inps ed invece quello diligente da lui manifestato nell'aver dato le dimissioni solo dopo avere acquisito la certificazione dall'Inps. In sostanza dall'atto di appello risultavano individuate e confutate tutte le parti della sentenza del Tribunale ritenute errate . pELL 4.Con il secondo motivo denuncia violazioneYart 132, co 2, n 4 cpc, dell'art 118 disp att cpc osserva che la Corte si era adeguata alla decisione del Tribunale, senza confutare le argomentazioni del ricorso in appello. 954‘.
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