Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2010, n. 11411

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Nel giudizio innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione delle parti alla prima udienza (art. 320 cod. proc. civ.) non è espressamente sanzionata con la previsione di nullità e può produrre tale effetto soltanto qualora abbia comportato, in concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2010, n. 11411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11411
Data del deposito : 11 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5405/2005 proposto da:
ES UI [...], CI GR
[...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato BOZZA ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato RIZZOLI Gianluigi;

- ricorrenti -

contro
COND VIA SIEPELUNGA 36/12 BOLOGNA 91055400377, in persona dell'Amministratore pro tempore Geom. BEDOCCHI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI DONNA OLIMPIA 134, presso lo studio dell'avvocato IZZO Nunzio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARDINI VITTORIO, CORTESI RITA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3212/2004 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, depositata il 28/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l'Avvocato IZZO Nunzio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 settembre 2004 il Giudice di pace di Bologna ha respinto la domanda proposta da LU LA e IP GR nei confronti del condominio dell'edificio sito in Via Siepelunga n. 36/12 in quella città: domanda intesa ad ottenere l'annullamento della deliberazione assembleare del 17 giugno 2003, con cui le

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