Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/1999, n. 2878
Sentenza
26 marzo 1999
Sentenza
26 marzo 1999
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Massime • 1
In tema di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno differenziale derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro; ai fini della quantificazione di tale danno, il ricorso ad elementi presuntivi e a fatti notori (che non può esonerare il creditore dal suddetto onere di allegazione e prova) deve ritenersi consentito soltanto in correlazione a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica cui appartiene il creditore, fermo restando che quest'ultimo è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente qualificabile nell'ambito della categoria economica di appartenenza, escludendosi, in ogni caso, che il ricorso ad elementi presuntivi e a dati di comune esperienza possa mai tradursi nell'applicazione di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. US BOSELLI - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SL ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI ANGELI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON ILEANA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 12015/96 proposto da:
ON ILEANA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO S.PIO V N.16, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PORRETTA, che la difende unitamente, all'avvocato MASSIMO FUMEO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SL ES;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2274/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato GIGLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto o inammissibilità di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 22-12-1982 ER EA conveniva dinanzi il tribunale di Monza il cognato SL SA esponendo che il 16-5- 1981 era deceduto ab intestato in Lissone il marito SL US lasciando eredi per la quota di 16/24 lei stessa;
per 6/24 la madre SS IR, per 1/24 la sorella SL TA;
per identica quota il fratello US;
quest'ultimo, socio con il marito della ditta SL ED, non intendendo proseguire con gli eredi l'attività imprenditoriale aveva posto a disposizione degli aventi diritto la quota spettante al defunto valutata in lire sessanta milioni;
poiché la stessa era di valore notevolmente superiore, ne chiedeva la ER la determinazione con liquidazione in suo favore di quanto dovutole.
Il convenuto resisteva alla domanda;
il procedimento veniva riunito ad altri e con sentenza non definitiva del 30 gennaio - 9 settembre 1992 il tribunale, espletata una consulenza tecnica, dichiarava che il valore della quota del de cuius alla data della morte e rivalutata al dicembre 1989 (quando la stima era avvenuta) era di lire 367.599.800;
il credito dell'attrice ammontava quindi a lire 245.066.528 oltre interessi dal 1989 al saldo. Con separata ordinanza il Tribunale rimetteva quindi la causa in istruttoria, perché fosse predisposto un nuovo progetto di divisione. Proponeva impugnazione la ER lamentando un'erronea valutazione della quota sociale del marito;
resisteva il SL dolendosi con appello incidentale della rivalutazione delle somme spettanti all'erede.
In data 30-3-1993 il SL versava all'attrice la somma di lire 312.489.160.
Con sentenza 21-7-1995 la Corte d'appello di Milano, in parziale