Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2021, n. 00822
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di • R R, nata a Piancastagnaio il 04/09/1956 • C G, nato a Piancastagnaio il 18/04/1954 avverso la sentenza emessa il 12/07/2019 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. P M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa A P, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per i ricorrenti l'Avv. B P, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine senza rinvio per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Il comune difensore di R R e G C, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 14/12/2017, nei confronti dei suddetti, dal Tribunale di Siena. La R ed il C erano stati chiamati a rispondere, in concorso tra loro, di un delitto di ricettazione [capo A)], per avere ricevuto merce di provenienza illecita (tessuti, pelle ed altro con marchio "Gucci", accessori metallici e fodere con marchio "Prada", nonché ulteriori materiali riconducibili a note griffes, che la ditta facente capo alla suddetta R non aveva titolo per detener;
agli stessi era stato contestato anche un delitto ex artt. 110 e 473 cod. pen. [capo B)], relativamente al concorso nella contraffazione dei marchi anzidetti, o comunque per averne fatto uso, in ordine ad altri prodotti rinvenuti in loro possesso e risultati non originali. All'esito del giudizio di primo grado, con decisione poi ribadita dalla Corte territoriale, era intervenuta sentenza di condanna soltanto a carico della R e limitatamente al capo B), in ordine al quale il C era stato invece assolto per non aver commesso il fatto;
quanto al primo addebito, il Tribunale ne aveva invece dichiarato l'intervenuta prescrizione con riguardo ad entrambi gli imputati. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, sviluppando innanzi tutto una premessa volta a sottolineare come le emergenze processuali avessero chiarito l'assoluta estraneità del C alle condotte de quibus: egli, infatti, aveva lavorato nel settore della pelletteria sono fino al 2001-2002, limitandosi poi - anche per documentati motivi di salute - a coadiuvare occasionalmente la R in ragione del loro rapporto di coniugio. Al più, l'imputato l'aveva accompagnata al lavoro, o si era recato su incarico della donna a prelevare presso Milena B (una pellettiera locale, che aveva cessato l'attività) alcuni scaffali contenenti accessori, rotoli di pelle non utilizzati ed altro. La realtà, in definitiva, era che il materiale non contraffatto riguardava residui di vecchie lavorazioni, risalenti all'epoca in cui il C operava in quel campo od oggetto di remote cessioni gratuite da altri imprenditori (quando non esistevano ancora vincoli di restituzione ai committenti);
relativamente alla merce che presentava marchi contraffatti, si trattava comunque di alterazioni grossolane su articoli già da tempo fuori catalogo, senza potersene affermare la data di realizzazione effettiva o la reale destinazione al commercio (piuttosto che costituire il risultato di mere esercitazioni nella manifattura).L'assunto difensivo aveva trovato riscontro nella circostanza che a costituirsi parti civili erano state solo le società proprietarie dei marchi "Gucci", "Hermes" e "Prada" (non invece le altre di cui ai diversi marchi indicati in rubrica, come "Ferragamo", "Louis Vuitton", "Fendi" e "Celine");
con le medesime parti civili era financo intervenuto un accordo transattivo - riguardante anche reati contestati alla R
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. P M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa A P, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per i ricorrenti l'Avv. B P, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine senza rinvio per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Il comune difensore di R R e G C, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 14/12/2017, nei confronti dei suddetti, dal Tribunale di Siena. La R ed il C erano stati chiamati a rispondere, in concorso tra loro, di un delitto di ricettazione [capo A)], per avere ricevuto merce di provenienza illecita (tessuti, pelle ed altro con marchio "Gucci", accessori metallici e fodere con marchio "Prada", nonché ulteriori materiali riconducibili a note griffes, che la ditta facente capo alla suddetta R non aveva titolo per detener;
agli stessi era stato contestato anche un delitto ex artt. 110 e 473 cod. pen. [capo B)], relativamente al concorso nella contraffazione dei marchi anzidetti, o comunque per averne fatto uso, in ordine ad altri prodotti rinvenuti in loro possesso e risultati non originali. All'esito del giudizio di primo grado, con decisione poi ribadita dalla Corte territoriale, era intervenuta sentenza di condanna soltanto a carico della R e limitatamente al capo B), in ordine al quale il C era stato invece assolto per non aver commesso il fatto;
quanto al primo addebito, il Tribunale ne aveva invece dichiarato l'intervenuta prescrizione con riguardo ad entrambi gli imputati. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, sviluppando innanzi tutto una premessa volta a sottolineare come le emergenze processuali avessero chiarito l'assoluta estraneità del C alle condotte de quibus: egli, infatti, aveva lavorato nel settore della pelletteria sono fino al 2001-2002, limitandosi poi - anche per documentati motivi di salute - a coadiuvare occasionalmente la R in ragione del loro rapporto di coniugio. Al più, l'imputato l'aveva accompagnata al lavoro, o si era recato su incarico della donna a prelevare presso Milena B (una pellettiera locale, che aveva cessato l'attività) alcuni scaffali contenenti accessori, rotoli di pelle non utilizzati ed altro. La realtà, in definitiva, era che il materiale non contraffatto riguardava residui di vecchie lavorazioni, risalenti all'epoca in cui il C operava in quel campo od oggetto di remote cessioni gratuite da altri imprenditori (quando non esistevano ancora vincoli di restituzione ai committenti);
relativamente alla merce che presentava marchi contraffatti, si trattava comunque di alterazioni grossolane su articoli già da tempo fuori catalogo, senza potersene affermare la data di realizzazione effettiva o la reale destinazione al commercio (piuttosto che costituire il risultato di mere esercitazioni nella manifattura).L'assunto difensivo aveva trovato riscontro nella circostanza che a costituirsi parti civili erano state solo le società proprietarie dei marchi "Gucci", "Hermes" e "Prada" (non invece le altre di cui ai diversi marchi indicati in rubrica, come "Ferragamo", "Louis Vuitton", "Fendi" e "Celine");
con le medesime parti civili era financo intervenuto un accordo transattivo - riguardante anche reati contestati alla R
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