Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 31601

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 31601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31601
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13275/2016 R.G. proposto da G J A, rappresentato e difeso dagli Avv. F G, E W M e D T, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ronciglione, n. 3;
- ricorrente e controricorrente -

contro

COMUNE DI CASTELROTTO, in persona del Sindaco p.t. A C, rap- presentato e difeso dagli Avv. A M e L M, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bol- zano, n. 190/15, depositata il 30 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 febbraio 2022 dal Consigliere G M;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G L, che ha concluso chiedendo il ri- getto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. J A G, già comproprietario di un fondo della superficie di 6.150 mq. sito in Castelrotto (BZ), e riportato in Catasto alle particelle 331/10, 331/11, 331/17, 331/18, 331/19 e 331/21, convenne in giudizio il Comune di Castelrotto, proponendo opposizione alla stima dell'indennità do- vuta per l'espropriazione dell'immobile, determinata con decreto del 2 feb- braio 2011. A sostegno della domanda, affermò l'inadeguatezza dell'importo rispetto alle caratteristiche dell'area ed al prestigio paesaggistico, commerciale e tu- ristico della località, nonché ai prezzi correnti di mercato, sollevando inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art.

7-quínquies della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, come modificata dalla legge provinciale 13 novembre 2009, n. 9, per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 24, 42, 97, 113 e 117 Cost. Si costituì il Comune, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 30 novembre 2015, la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha accolto la domanda, determinando l'inden- nità di espropriazione in Euro 2.125.483,00, oltre interessi legali dal 2 feb- braio 2011. Premesso che in sede di opposizione alla stima il giudice deve procedere alla determinazione della giusta indennità sulla base dei criteri previsti dalla legge, indipendentemente dalle indicazioni e dalle richieste delle parti, e pre- cisato che ai fini dell'accertamento dell'edificabilità dell'area espropriata oc- corre tener conto della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici vi- genti alla data di emissione del decreto di esproprio, la Corte ha rilevato che nel piano urbanistico comunale adottato dal Comune con delibera del 9 marzo 2000 ed approvato dalla Provincia con delibera dell'Il marzo 2002 l'area espropriata risultava inclusa in zona residenziale C2, denominata Wegmacher 2 e classificata come zona di espansione;
ha aggiunto che, nell'ambito di tale zona, secondo il piano di attuazione ad iniziativa privata approvato dal Co- mune con delibera dell'8 giugno 2004 e dalla Provincia con delibera del 13 settembre 2004, il 55% della volumetria realizzabile doveva essere destinato all'edilizia abitativa agevolata, mentre il restante 45% era liberamente utiliz- zabile per l'edilizia privata, rilevando inoltre che le particelle espropriate, si- tuate nella zona destinata all'edilizia agevolata, costituivano un blocco unita- rio, avente forma irregolare ma funzionale alla sua destinazione, e conclu- dendo pertanto per l'edificabilità delle stesse. Precisato poi che la destinazione a zona di espansione integra un vincolo conformativo, la Corte ha osservato che in tali zone, ai sensi della legge pro- vinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, il piano di attuazione deve pre- vedere la costituzione di una comunione tra tutti i proprietari della zona e la individuazione di due comparti, uno dei quali destinato all'edilizia agevolata ed alle infrastrutture primarie e l'altro all'edilizia privata, nonché l'espropria- zione delle aree incluse nel primo comparto, nelle quali possono essere rea- lizzate esclusivamente abitazioni popolari. Premesso che nell'ambito della medesima zona residenziale l'indennità di espropriazione dev'essere determi- nata tenendo conto delle diverse qualità edificatorie dei fondi, e precisato che per le zone di espansione il valore unitario di mercato non può corrispondere a quello dell'area destinata all'edilizia privata, ma deve costituire il frutto del rapporto tra aree con diversa destinazione, ognuna avente un proprio valore, ha ritenuto applicabile il meccanismo perequativo previsto dall'art.

7-quin- quies, comma primo, della legge provinciale n. 10 del 1991, in virtù del quale l'indennità dev'essere commisurata al valore di mercato delle aree destinate all'edilizia residenziale privata, ridotto del 50%;
in proposito, ha richiamato i principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 181 del 2001, precisando che la predetta riduzione conduce alla liquidazione di un'indennità non irrisoria, ma solo leggermente inferiore rispetto al valore unitario del ter- reno. Ciò posto, la Corte ha rilevato che, come accertato dal c.t.u. nominato nel corso dell'istruttoria, il valore unitario di mercato dell'area destinata all'e- dilizia privata, determinato con metodo sintetico-comparativo sulla base dei prezzi di compravendite stipulate in epoca prossima a quella di emissione del decreto di stima, risultava pari ad Euro 899,90 al mq., da arrotondarsi ad Euro 900,00, e da rivalutarsi ad Euro 962,00 al mq., in considerazione del periodo di stagnazione economica attraversato dal mercato immobiliare in epoca immediatamente precedente all'espropriazione. Ha ridotto il predetto importo del 50%, commisurandolo inoltre alla quota di comproprietà dell'at- tore, pari a 8.457/10.000, e determinando quindi l'indennità complessiva di espropriazione in Euro 2.501.707,455;
da tale importo ha detratto altresì la somma di Euro 376.224,45, corrispondente al valore della quota di aree da destinarsi alle opere di urbanizzazione primaria, quantificando quindi l'inden- nità dovuta all'opponente in Euro 2.125.483,00. Sulla somma così liquidata, la Corte ha riconosciuto inoltre gl'interessi legali, con decorrenza dalla data del decreto di stima, ritenendo invece non dovuta la rivalutazione monetaria, in quanto non automatica, avuto riguardo alla natura dell'obbligazione, configurabile come debito di valuta. Ha escluso infine l'applicabilità della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 6 della legge provinciale n. 10 del 1991, in quanto riferibile soltanto al caso in cui non venga proposta opposizione, ritenendo invece inammissibile, in quanto proposta tardivamente, la domanda di restituzione della riduzione del 20% operata a titolo di prelievo fiscale.

3. Avverso la predetta sentenza il Gabloner ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, anch'esso illustrato con memoria, al quale il Gabloner ha resistito a sua volta con controricorso. La causa, inizialmente avviata alla trattazione in camera di consiglio di- nanzi alla Sesta Sezione civile, con ordinanza del 13 ottobre 2021 è stata rinviata alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Ai fini della decisione del ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma primo, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha proro- gato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il secondo motivo d'impugnazione, il cui esame risulta logicamente e giuridicamente prioritario rispetto a quello degli altri motivi, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di legge, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile la riduzione del 50% prevista dall'art.

7-quinquies, comma terzo, della legge provinciale n. 10 del 1991, senza con- siderare che la possibilità di costruire sulle aree adiacenti non assume alcun rilievo ai fini della determinazione del valore da attribuire a quelle espropriate. Premesso inoltre che, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, l'edificabilità costituisce una caratteristica intrinseca del ter- reno, collegata al diritto di proprietà e preesistente a qualsiasi provvedimento del Comune, eccepisce l'illegittimità costituzionale della predetta disposi- zione, per contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 24, 42, 97, 113 e 117 Cost., in riferimento anche all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, richia- mando le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 2014, che ha dichiarato illegittimo l'art. 13 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, riguardante le aree non edificabili, ed os- servando che il criterio di determinazione dell'indennità applicato dalla sen- tenza impugnata coincide sostanzialmente con quello previsto dalla norma- tiva statale dichiarata costituzionalmente illegittima dalle sentenza nn. 348 e 349 del 2007, in quanto consente la liquidazione di un indennizzo non avente , \ •\ alcun collegamento con il valore di mercato del bene. Aggiunge che la ridu- zione dell'indennità non può trovare giustificazione nella mera dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, presupponendo che l'espropria- zione sia finalizzata all'attuazione d'interventi di riforma economico-sociale, non configurabili nella fattispecie in esame.

2. Congiuntamente alle predette censure, va esaminata quella proposta dal Comune con l'unico motivo del ricorso incidentale, riflettente anch'essa la violazione e la falsa applicazione dell'art.

7-quinquies della legge provinciale n. 10 del 1991, e volto a censurare la sentenza impugnata per aver liquidato l'indennità sulla base del valore di mercato dei terreni destinati all'edilizia privata, anziché di quello dei terreni destinati all'edilizia agevolata pubblica, senza tener conto dell'effettiva destinazione del fondo espropriato.
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