Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/05/2022, n. 14467

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/05/2022, n. 14467
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14467
Data del deposito : 6 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21147-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI, con ordinanza n. 1647/21 depositata il 28/5/21 nella causa tra;
A.M.C.A. - AZIENDA MULTISERVIZI DI CASAMICCIOLA S.R.L.;
- ricorrente non costituita in questa fase -

contro

LA MONICA ONOFRIO;
- resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario adito. Rilevato che: O L M propose, innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ricorso in opposizione avverso il decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Azienda Multiservizi Casamiccola (A.M.CA.) s.r.l. di una somma di danaro, dovuta a titolo di T.I.A. per gli anni 2007, 2008, 2011, 2012 e 2013;
il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza n.117/2020, pubblicata il 16 ottobre 2020, rilevato che con sentenza n.238 del 2009 (confermata con ordinanza n.64/2010) la Corte Costituzionale ha sancito la natura tributaria della TIA...) declinava la propria giurisdizione in favore del giudice tributario;
riassunto il giudizio ad opera di A.M.CA. s.r.I., la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza n.1647/2021, depositata il 28 maggio 2021, rilevava, alla luce dell'ordinanza n.1839 del 27 gennaio 2020 di questa Corte a Sezioni Unite che la propria giurisdizione fosse insussistente;
in particolare, il Giudice tributario -affermato che, nella fattispecie, la res in iudicio dedotta concerneva proprio la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma per assumere la qualifica di soggetto al pagamento del C.O.S.A.P.- ribadiva come la mancanza di giurisdizione del giudice tributario scaturisse dalla natura non tributaria del C.O.S.A.P., come evidenziata dalla Corte Costituzionale attraverso il richiamo di numerose pregresse pronunce Ric. 2021 n. 21147 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- della Corte di cassazione la quale aveva precisato che detto canone, da un lato, era stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (T.O.S.A.P.) in luogo del quale può essere applicato e, dall'altro, risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Sollevava, pertanto, conflitto negativo di giurisdizione chiedendo a questa Corte la conseguente declaratoria;
il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod.proc. civ., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi