Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25347
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IODICE ROSARIA nata a NAPOLI il 19/02/1974 avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere L V;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore L T, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 febbraio 2023 - depositata il 27 febbraio2023 - il Tribunale del Riesame di Napoli ha riformato in parte l'ordinanza emessa il 23 gennaio 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Benevento con la quale R I era stata sottoposta alla custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, lett. g) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. In particolare, il Tribunale distrettuale ha eliminato la prescrizione inerente al divieto di accesso agli istituti penitenziari, imposta alla Iodice dal G.i.p., e ha confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi del reato, che la Iodice avrebbe commesso cedendo al coniuge E B, ristretto presso la Casa circondariale di Ariano Irpino, gr.24,95 di marijuana e gr. 7,41 di cocaina.
2. Per mezzo del proprio difensore, R I ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame. Col primo motivo, la difesa della ricorrente lamenta violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per non essere stata dichiarata l'inefficacia della misura ancorché al Tribunale per il riesame non fossero stati trasmessi tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, del codice di rito. Osserva, in particolare, che non è stato trasmesso al Tribunale il filmato relativo alle riprese eseguite dall'impianto di videosorveglianza del carcere, che il G.i.p. ha visionato e al quale ha fatto riferimento nel provvedimento cautelare sostenendo che in quelle immagini si vede la Iodice «estrarre qualcosa dalla propria tasca e passarla al marito furtivamente» Col secondo motivo, la difesa lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per essere la misura applicata del tutto inidonea a contrastare l'ipotizzato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore L T, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 febbraio 2023 - depositata il 27 febbraio2023 - il Tribunale del Riesame di Napoli ha riformato in parte l'ordinanza emessa il 23 gennaio 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Benevento con la quale R I era stata sottoposta alla custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, lett. g) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. In particolare, il Tribunale distrettuale ha eliminato la prescrizione inerente al divieto di accesso agli istituti penitenziari, imposta alla Iodice dal G.i.p., e ha confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi del reato, che la Iodice avrebbe commesso cedendo al coniuge E B, ristretto presso la Casa circondariale di Ariano Irpino, gr.24,95 di marijuana e gr. 7,41 di cocaina.
2. Per mezzo del proprio difensore, R I ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame. Col primo motivo, la difesa della ricorrente lamenta violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. per non essere stata dichiarata l'inefficacia della misura ancorché al Tribunale per il riesame non fossero stati trasmessi tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, del codice di rito. Osserva, in particolare, che non è stato trasmesso al Tribunale il filmato relativo alle riprese eseguite dall'impianto di videosorveglianza del carcere, che il G.i.p. ha visionato e al quale ha fatto riferimento nel provvedimento cautelare sostenendo che in quelle immagini si vede la Iodice «estrarre qualcosa dalla propria tasca e passarla al marito furtivamente» Col secondo motivo, la difesa lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per essere la misura applicata del tutto inidonea a contrastare l'ipotizzato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per
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