Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2022, n. 22117
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OG FA nato a [...] il [...] AL MB nato a [...] A SIGNA il 24/03/1952 IN IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2018 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni risarcitorie civili, nonché l'annullamento senza rinvio in relazione alla pena accessoria applicata al OG, rigettando nel resto i ricorsi. letta la memoria inviata dall'avvocato Antonio BENVENUTI, difensore di fiducia di OG, che si è riportato ai motivi di ricorso, illustrandoli, e ha concluso per l'accoglimento. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137-
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Firenze, con sentenza del 4.6.2014, dichiarava - per quanto qui di rilievo - OG IO responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A ( art. 416 cod. pen. ) e B ( art.473 cod. pen. ), nonché MB ZI e AB TI del solo reato di cui al capo B), e condannava OG, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione;
ZI e TI alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500,00€ di multa. Con detta decisione, il Tribunale di Firenze condannava, altresì, gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5.000,00 per ciascuna parte civile;
applicava, inoltre, le pene accessorie di cui all'art. 29 cod. pen. al OG, nonché la pena accessoria prevista dagli artt. 475, 36, cod.pen. Infine, assolveva ZI e TI dal reato sub A), per non aver commesso il fatto.
1.1. In sintesi, secondo la valutazione del Tribunale, era emersa la prova dell'esistenza di un gruppo associativo, avente il fine di commettere una serie indeterminata di delitti di contraffazione di marchi, attraverso la riproduzione di accessori metallici riportanti false griffes.
1.2. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Firenze, a seguito del gravame proposto dagli odierni ricorrenti, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Firenze, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OG, ZI e TI in ordine al reato di cui al capo B), perché estinto per sopravvenuta prescrizione. Condannava TI al pagamento della provvisionale, liquidata nella sentenza appellata, nei confronti della sola parte civile DO e BB sr.!., e ZI MB al pagamento della provvisionale, liquidata nella sentenza appellata, nei confronti della sola parte civile ES Intemationale. Assolveva OG dal reato sub A), perché il fatto non sussiste ( cfr. provvedimento di correzione di errore materiale annotato sulla sentenza), e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo dei loro difensori.
3.