Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/04/2021, n. 10659
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5417-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro M C S, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall'avvocato L A M F;- controricorrente - avverso la sentenza n. 209/2013 della COMM.TRIB.REG. rGmrrInr14 edi NAPOLI) depositata il 25/09/2013;edita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. L N;R.G.N. 5417/2014 Rilevato che: Con sentenza n. 209/34/2013, depositata il 25 settembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania accolse parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della Mialga Coral S.r.l., avverso la sentenza resa tra le parti dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Caserta, la quale aveva confermato l'avviso dì accertamento, notificato alla società per l'anno 2005, solo relativamente ad un parziale recupero di costi ritenuti indeducibili ai fini delle imposte dirette (indicati a pag. 7 dell'atto impugnato, per un importo complessivo di euro 31.024,53), con IVA corrispondente limitata ad euro 827,12, annullando nella residua parte l'accertamento presuntivo dei maggiori ricavi contestati per euro 669.306,89, con í conseguenti recuperi in relazione alle maggiori imposte ritenute dovute. La sentenza della CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio solo in relazione ai costi - che la pronuncia di primo grado aveva ritenuto legittimi per euro 25.975,99 - riconoscendoli come comprovati inerenti nel minor importo di euro 21.145,50. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. La società resiste con controricorso, che, alla stregua delle considerazioni di seguito svolte (si vedano i par. 2.1. e 2.2.), deve ritenersi comprensivo della proposizione di ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata, affidato anch'esso ad un solo motivo. La controricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1, cod. proc. civ. Considerato che:1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la pronuncia di primo grado, annullando la ripresa a tassazione dei maggiori ricavi dal fisco accertati con metodo analitico — induttivo, ha affermato che il ragionamento presuntivo posto a base di detto accertamento, basato sulla circostanza che il valore della merce trasportata per essere esposta in occasione di eventi fieristici, sia pure fatta a fini assicurativi, legittimava la conclusione che ad esso corrispondesse il valore effettivo della merce, fosse stato adeguatamente confutato dalla contribuente. Ciò in relazione a due elementi fattuali: con riferimento al primo, secondo la CTR, la contribuente avrebbe dimostrato, «anche attraverso documenti, che ai fini assicurativi, secondo una prassi generalizzata erano stati dichiarati importi che non corrispondevano a quelli reali», avendo altresì la CTR ritenuto che tale affermazione trovasse riscontro «in quei documenti dai quali risulta che a merce di tipologia e peso diversi è attribuita sempre lo stesso valore», avendo la parte prodotto «tre DDT (cfr. allegati n. 11 al ricorso) dai quali risulta che è stato attribuito lo stesso valore di 500.000 euro al trasporto di 22, 5 e 13 colli contenenti sostanzialmente la stessa tipologia di merce sia pure in quantitativi differenti», ciò dimostrando, ad avviso della CTR, «che il valore era puramente indicativo e non corrispondeva a quello reale». In relazione al secondo di detti elementi, la sentenza impugnata, richiamando espressamente ed in dettaglio la relativa documentazione, ha ritenuto che la contribuente avesse provato che parte della merce inviata alle fiere sopra ricordate era stata ricevuta da altro commerciante, la P, sicché appariva fondato «concludere che parte della merce invita non appartenesse alla Mialga», ciò comportando che fosse «venuto meno il valore indiziario dell'elemento sul quale era basato l'accertamento». 1.1. Ciò premesso, deve osservarsi che nella concreta articolazione del motivo, l'Amministrazione finanziaria ricorrente, pur denunciando in rubrica il vizio di violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ciò presupponendo che la sentenza impugnata avrebbe violato la relativa regola di giudizio fondata sul riparto dell'onere probatorio, sviluppa poi la formulazione della censura sotto l'aspetto del vizio di motivazione, laddove rileva che la CTR, a fronte della presunzione utilizzata dall'Ufficio basata su un dato obiettivo (quello del valore della merce assicurata), riscontrato per tabulas, avrebbe «inteso vincere tale presunzione in forza di una mera supposizione, peraltro illogica, che poteva essere agevolmente verificata (e smentita) attraverso l'esame dello strumento contrattuale».
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