Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2023, n. 12722

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2023, n. 12722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12722
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G N, nato a Messina il 06/02/1961 avverso la sentenza del 03/02/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Esilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina riformava parzialmente - quanto alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen., alla riduzione della pena, alla revoca della sospensione condizionale della pena e alla riduzione della provvisionale - la sentenza che aveva condannato N G per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, con la violenza consistita nell'apporre un lucchetto al cancello di ingresso di un terreno di sua proprietà e concesso in locazione a D M, gli aveva impedito l'ingresso, minacciandolo di arrecare danni.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 128, 129 e 529 cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.;
assenza di condizione di procedibilità. Come si evince dalle deposizioni in atti i fatti oggetto della querela del 29 luglio 2015 era stati commessi anni addietro (2013) e pertanto la querela era tardiva.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 27 e 111 Cost., 6 CEDU, 192 e ss. cod. proc. pen. e 392 cod. pen.;
travisamento di prove decisive;
mancanza di riscontri. I fatti come riscostruiti in sede di merito sulla base delle dichiarazioni della parte civile sono del tutto smentiti dalle prove raccolte e dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte civile in dibattimento: è emerso invero che nessun ostacolo era stato opposto al Mangano, che ben poteva accedere al terreno, e che questi non era stato minacciato. Viepiù dal 2012 il Mangano non era più titolare di alcun diritto sull'immobile, come attestato dalla scrittura privata riconosciuta anche dalla parte civile.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 27 e 111 Cost., 6 CEDU, 192 e ss. cod. proc. pen.;
travisamento di prove decisive;
omessa correlazione tra imputazione e sentenza. Alcun ostacolo è risultato essere stato installato all'ingresso della proprietà. Pertanto, il ricorrente, alla luce della imputazione, andava assolto.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ad, 392 cod. pen.;
mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato;
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 51 cod. pen. Oltre a difettare l'elemento oggettivo del reato, quanto all'asserita violenza sulle cose e al mutamento di destinazione, andava considerato che, una volta terminato nel 2012 il contratto di locazione e stante l'accordo concluso tra le parti, il ricorrente ha legittimamente reagito ad uno spoglio nel possesso e in ogni caso aveva consentito alla persona offesa l'accesso al fondo (chiave dei cancelli).
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