Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/2022, n. 25292

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/2022, n. 25292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25292
Data del deposito : 24 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15162-2021 proposto da: TOCCI FRANCESCO SAVERIO, COZZA ANTONELLA, COLOTTA FRANCESCO, VECCHIONE STEFANO, SIRIMARCO ANTONIO, FILIPPELLI FERNANDO, ZUNINO ALESSANDRO, PERRI GIUSEPPE FRANCESCO, STANCATO FRANCESCO, FATA ISABELLA, AZZIMMATURO GIOVANNA, in proprio e nella qualità di dipendenti dell'Ente Autonomo Fiere Cosenza, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI VAL FIORITA

90, presso lo studio dell'avvocato G S, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SABOTINO

12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato M M;
- con troricorrente - nonchè

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO

8/2015 ENTE AUTONOMO FIERE DI COSENZA;
- intimata - avverso la sentenza n. 819/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere L E;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L D R, il quale chiede che le Sezioni Unite accolgano il ricorso e dichiarino la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

FATTI DI CAUSA

1.11 Commissario Ente Fiere di Cosenza intimava alla Regione Calabria di provvedere alla erogazione del contributo costante annuo di lire 300.000.000,00, come previsto dalle leggi regionali, deducendo Ric. 2021 n. 15162 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- l'impossibilità per l'ente di svolgere la propria attività e di pagare il personale dipendente.

2. Stante il mancato seguito alle richieste da parte della Regione, l'Ente Fiere e i dipendenti in epigrafe adivano ex art. 117 codice processo amministrativo il

TAR

Calabria, chiedendo che venisse ordinato alla Regione di provvedere sull'istanza.

3. In pendenza del ricorso la Regione, con nota del 6/9/2012, rigettava le richieste;
la nota veniva impugnata con motivi aggiunti e, all'esito, il

TAR

Calabria, con sentenza 651/2013, passata in giudicato, accoglieva i suddetti motivi, affermando che la Regione era tenuta ad esercitare i propri poteri- doveri ai fini del corretto funzionamento dell'Ente Fiere di Cosenza.

4. Stante l'inerzia della Regione, gli attuali ricorrenti adivano il

TAR

Calabria in ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione della sentenza.

5. Nelle more di tale giudizio, la Regione Calabria emanava il decreto dirigenziale n. 15676/2013, contenente la presa d'atto del mancato verificarsi delle condizioni necessarie per l'erogazione del contributo straordinario di C 150.000,00 a favore dell'ente di Cosenza.

6. All'esito della proposizione di motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza, il Tribunale adito, con sentenza n. 879/2014 del 6/6/2014, non impugnata nei termini di legge, disponeva la conversione del rito in giudizio di legittimità. Seguiva riassunzione a seguito del dichiarato fallimento dell'ente fiere.

7. Con sentenza 12 luglio 2016 n. 1511 il Tar Calabria rilevava, pur rigettando i motivi aggiunti, che il disposto della sentenza 651/2013 era stato violato e accertava la violazione del giudicato amministrativo nella parte in cui tale sentenza aveva riconosciuto l'obbligo di contribuzione annuale nei confronti dell'ente fieristico.

8. Con la sentenza impugnata (n. 819/2021) il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dalla Regione Calabria, ritenendo che la controversia investisse il contributo annuale dovuto all'Ente Fiere finalizzato alla corresponsione degli emolumenti al personale in servizio presso detto ente, di natura privatistica, e che, pertanto, la controversia consistesse nel pagamento indiretto dei dipendenti e rispetto ad essa sussistesse la Ric. 2021 n. 15162 sez. SU - ud. 12-04-2022 -3- giurisdizione del giudice ordinario, dichiarava l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione. 10. Avverso quest'ultima sentenza i dipendenti dell'ente fiere in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo, illustrato con memoria. 11. La Regione Calabria ha resistito con controricorso, mentre la Curatela fallimentare è rimasta intimata. 12. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha fatto pervenire propria requisitoria scritta.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi