Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/11/2004, n. 22044

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Nella notificazione a mezzo del servizio postale, qualora, per l'impossibilità di effettuare la consegna del piego personalmente al destinatario, lo stesso, ex art. 7, secondo comma, legge n. 890 del 1982, sia stato consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto e nel rispetto dell'ordine stabilito da detta norma, a persona dichiaratasi addetta "al servizio del destinatario", l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/11/2004, n. 22044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22044
Data del deposito : 23 novembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. S. NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIRARDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI;

- intimati -

avverso la decisione n. 56/04 del Consiglio nazionale forense, depositata il 01/04/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/04 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;

udito l'Avvocato Mario GIRARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione in data 28 novembre 2003, depositata il 1^ aprile 2004, il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Dott. ST CA avverso il provvedimento in data 26.11.2002 con il quale l'Ordine degli avvocati di Napoli aveva inflitto al predetto la sanzione disciplinare della radiazione, osservando che tale delibera gli era stata

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