Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/04/2022, n. 12441
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32130-2020 proposto da: M M, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato D R;
- ricorrente -
contro
ASL BA;
- intimata - avverso la sentenza n. 842/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere FABRIZIA CARRI.
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Bari, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione del giudice amministrativo, nella controversia promossa da M M la quale aveva chiesto che le venisse riconosciuto il beneficio economico previsto dall'art. 68 comma 6 del d.P.R. n. 384 del 1990 a decorrere dal 1.12.1990 quantificato in E 17.571.000 annue lorde sul rilievo che al momento dell'entrata in vigore della citata norma era in possesso del requisito di tre anni di anzianità nella posizione di coordinatrice (avendolo da tempo superato essendo stata nominata con delibera n. 890 del 1979).
2. Il giudice di appello - in adesione all'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 7208 del 2019 seguita da altre ad essa successive con le quali era stato chiarito che l'inadempimento della ASL aveva effetto istantaneo, anche se fattualmente si era riverberato negli anni successivi - ha evidenziato che l' interessata non aveva tempestivamente reagito all'inadempimento dell'amministrazione, così come avrebbe potuto, ed ha ritenuto che perciò restasse ferma la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la lavoratrice alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998 e fino al 15 settembre del 2000 avrebbe potuto far valere il suo diritto. Infatti, secondo il giudice di appello, nel caso in esame la lesione del diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa si era consumata nel momento, certo, dell'inquadramento pacificamente antecedente il 30 giugno 1998. Con quel provvedimento - nello specifico dalla delibera n. 2373 del 1992 - venne rettificata la Ric. 2020 n. 32130 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- precedente delibera del 1991 e negato il diritto all'erogazione del beneficio e si
- ricorrente -
contro
ASL BA;
- intimata - avverso la sentenza n. 842/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere FABRIZIA CARRI.
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Bari, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione del giudice amministrativo, nella controversia promossa da M M la quale aveva chiesto che le venisse riconosciuto il beneficio economico previsto dall'art. 68 comma 6 del d.P.R. n. 384 del 1990 a decorrere dal 1.12.1990 quantificato in E 17.571.000 annue lorde sul rilievo che al momento dell'entrata in vigore della citata norma era in possesso del requisito di tre anni di anzianità nella posizione di coordinatrice (avendolo da tempo superato essendo stata nominata con delibera n. 890 del 1979).
2. Il giudice di appello - in adesione all'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 7208 del 2019 seguita da altre ad essa successive con le quali era stato chiarito che l'inadempimento della ASL aveva effetto istantaneo, anche se fattualmente si era riverberato negli anni successivi - ha evidenziato che l' interessata non aveva tempestivamente reagito all'inadempimento dell'amministrazione, così come avrebbe potuto, ed ha ritenuto che perciò restasse ferma la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la lavoratrice alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998 e fino al 15 settembre del 2000 avrebbe potuto far valere il suo diritto. Infatti, secondo il giudice di appello, nel caso in esame la lesione del diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa si era consumata nel momento, certo, dell'inquadramento pacificamente antecedente il 30 giugno 1998. Con quel provvedimento - nello specifico dalla delibera n. 2373 del 1992 - venne rettificata la Ric. 2020 n. 32130 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- precedente delibera del 1991 e negato il diritto all'erogazione del beneficio e si
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