Cass. pen., sez. II, ordinanza 21/03/2023, n. 11968

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, ordinanza 21/03/2023, n. 11968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11968
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZIERE SASHA GIANNI nato il 03/10/1998 avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Maziere S G impugna la sentenza in data 10/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Lecce pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.. Deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 426, comma 1, lett. d), cod.proc.pen., per carenza di motivazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, P, Rv. 278337 - 01). Da tale insegnamento deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso che lamenta il vizio di omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. in ..,,À % n_,... 1.- "---, maniera, per di più, manifestamente infondata, atteso che il G.i.p. ha motivato anche con riguardo all'assenza di cause di proscioglimento.
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