Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/1987, n. 4381
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L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale può convertirsi, previa riunione dei gravami, in appello incidentale, con conseguente irrilevanza della mancata osservanza della Forma prevista dall'art. 343 cod. proc. civ., purché siano rispettati i termini perentori fissati dalla citata norma. ( Conf 5025/83, mass n 429895).*
In tema di risarcimento per i danni derivati dalla circolazione stradale, il C.d. "istruttore" di guida non può considerarsi soggetto potenzialmente equiparabile al conducente ai fini dello Obbligo assicurativo previsto dallo art. 32 della legge n. 990 del 1969, con la conseguenza che il suddetto può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni "istruttive" ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascriversi al conducente.*