Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/11/2020, n. 26674
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24306-2018 proposto da: CASTAGNINI CRISTINA, MARIOTTI PATRIZIA, ALTERIO ALESSANDRA, FRASCHETTI FULVIO, GALLETI GIULIANA, RIBECA SUSANNA, ROSSETTI CLAUDIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato B S, che li rappresenta e difende;- ricorrenti -contro SOGEI S.P.A. - SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S P E;- controricorrente - per revocazione della sentenza n. 2990/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 07/02/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere A T. rilevato 1. gli odierni ricorrenti, insieme ad altri lavoratori, avevano agito in sede monitoria sulla base delle sentenze del Tribunale di Roma che avevano dichiarato l'interposizione fittizia di manodopera nell'appalto di servizi tra la società SOGEI e la società COS e avevano conseguentemente riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato tra la società SOGEI e i lavoratori, tra i quali gli odierni ricorrenti;2. questi ultimi, inottemperante la società all'ordine di ripristino dei rapporti di lavoro, avevano rivendicato in sede monitoria il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo agosto 2009- febbraio 2010;3. le opposizioni proposte dalla Società S avverso i decreti ingiuntivi furono accolte dal Tribunale e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 8979/2014 depositata il 16.1.2015, confermò la sentenza del giudice di primo grado;4. la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8979/2015 fu impugnata con ricorso per cassazione da R Susanna ed altri litisconsorti;5. con la sentenza 7 febbraio 2018 n. 2990 queste Sezioni Unite: hanno affermato il principio per il quale "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis del d.lgs n. Ric. 2018 n. 24306 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- 76/2003, a decorre dalla messa mora";in applicazione del predetto principio di diritto hanno accolto il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente V Paola e hanno cassato la sentenza impugnata in ordine al ricorso accolto, rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per "i necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la soc. Cos o il verificarsi di altre ipotesi di cessazione del rapporto";in applicazione del medesimo principio di diritto hanno rigettato il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza innanzi citata della Corte di Appello di Roma, confermandola, seppur con diversa motivazione ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., "essendo pacifico che i ricorrenti R, A, M, Castagnini, R, F e G hanno percepito la retribuzione dalla Cos, né essendo stata prospettata la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella che avrebbero percepito presso la S, null'altro è dovuto agli stessi..";
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