Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2022, n. 34722

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2022, n. 34722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34722
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25446 /2014 R.G. proposto da: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. G T ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma via Giovanni Nicotera 29 -ricorrente-

contro

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n.2472/2014 depositata il 12 marzo 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere R R;
udito il Procuratore generale che conclude per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso.

FATTI DI CAUSA

In data 29.12.2000, il Comune di Benevento ha notificato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Benevento (IACP) due avvisi di accertamento ICI relativi ai periodi d'imposta 1993 e 1994;
successivamente, in data 27.12.2001, il Comune di Benevento ha notificato al medesimo Istituto quattro avvisi di accertamento ICI relativi ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997 e 1998. In data 30 dicembre 2003 l'Istituto ha presentato domanda di adesione al condono per gli anni dal 1993 al 2002 e in pari data è intervenuta tra gli enti una "scrittura di rettifica di condono" con il quale si definivano i rapporti relativi all'imposta dal 1993 al 2002 stabilendo la cifra di euro 3.341.476,00, della quale però l'Istituto ha versato soltanto un acconto pari a euro 30.000,00 senza dare alcun seguito. In data 4 gennaio 2011 Equitalia ha notificato all' Istituto la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, che l'ente ha opposto deducendo la maturata decadenza. Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado, detraendo dalla pretesa complessiva la somma di euro 30.000,00 già pagata. Lo IACP ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione regionale, rilevando che con l'atto del 30 dicembre 2003 è stata effettuata una ricognizione di debito e pertanto la natura della scrittura è assorbente e prevalente rispetto ai termini decadenziali di legge per la notifica dei ruoli al debitore;
osservando altresì che l'Istituto non ha assolto alle rate successive alla prima sicché è decaduto dal beneficio della definizione agevolata e che in caso di mancato versamento delle rate successive alla prima si procede ad iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'importo dovuto ex articolo 14 D.P.R. 602/73 con addebito di una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate, oltre interessi legali. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Istituto affidandosi a due motivi. Il Comune di Benevento si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione orale. L'Istituto ha depositato una prima memoria ex art 378 c.p.c.. Con ordinanza del 8 maggio 2019, la Corte, rilevando che il Comune di Benevento ha aderito alla procedura di definizione agevolata ex art 6 del D.L. 119/2018 con delibera n. 10 del 1 Aprile 2019 e su istanza dell'Istituto, che ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere della predetta definizione agevolata, ha rinviato a nuovo ruolo il giudizio fin visto l'esito della procedura ex art. 6 del D.L. citato. Con successiva memoria ex art 378 c.p.c. il difensore dell'Istituto ha preliminarmente evidenziato di avere ricevuto in data 30 agosto 2022 una pec da parte della gestione liquidatoria dell'ente, nella quale si afferma di non essere in grado
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