Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2024, n. 11359
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In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, la rideterminazione da parte dell'amministrazione finanziaria, prevista dall'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, che introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione finalizzata alla rideterminazione della rendita con esclusione di eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima, è subordinata alla presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali.
L'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, che esclude dalla stima diretta alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale talune componenti impiantistiche, ha natura innovativa e non retroattiva, come si evince dalla stessa disposizione, che ne dispone l'efficacia dal 1° gennaio 2016, e dai successivi commi 22, 23 e 24, a norma dei quali, a decorrere da tale data, gli intestatari catastali possono presentare gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione degli immobili già censiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, applicando retroattivamente la nuova disciplina al caso in esame, aveva escluso dalla determinazione della rendita catastale di un opificio relativo alla centrale elettrica geotermica i pozzi di estrazione o reiniezione, ritenendoli parte costitutiva della miniera e non sua pertinenza).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 15497/2022 Numero sezionale 438/2024 Numero di raccolta generale 11359/2024 Data pubblicazione 29/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: GIACOMO MARIA STALLA Presidente rettifica rendita catastale FABIO DI PISA Consigliere principio di M BAMO Consigliere-Rel. diritto FRANCESCA PICARDI Consigliere Ud.26/03/2024 STEFANO PEPE Consigliere PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15497/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
ENEL GREEN POWER SPA, Enel GREN POWER ITALIA s.r.l. elettivamente domiciliate in ROMA VIA CRESCENZIO, 14, presso lo studio dell'avvocato S D T A (-) rappresentate e difese dagli avvocati PAULETTI ENRICO Numero registro generale 15497/2022 Numero sezionale 438/2024 ([...]), NICASTRO ROSAMARIA Numero di raccolta generale 11359/2024 ([...]) Data pubblicazione 29/04/2024 -controricorrenti incidentali avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1505/2021 depositata il 14/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere M BAMO Udito il P.G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale;
uditi i difensori delle parti.
FATTI DI CAUSA
1.Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l'appello di Enel Green Power S.p.A. avverso la sentenza n. 410/2017 della Commissione tributaria provinciale di Grosseto in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di rettifica della rendita catastale proposta dalla società a mezzo DOCFA, con riferimento a centrale geotermica I giudici di appello escludevano dalla determinazione della rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente il processo produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione. Enel Green Power S.p.A. ed Enel Green Power Italia s.r.l. resistono con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale affidato a sei motivi. La Corte con ordinanza interlocutoria del 16 giugno 2023 rimetteva la causa alla pubblica udienza in merito all'applicabilità, alla presente fattispecie, della nuova disciplina introdotta dalla 2 di 18 Numero registro generale 15497/2022 Numero sezionale 438/2024 legge n. 208 del 2015, ed al fine di valutare, nel contraddittorio Numero di raccolta generale 11359/2024 delle parti, se la presentazione degli atti di aggiornamento Data pubblicazione 29/04/2024 catastale di cui all'art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 integri un onere in capo al contribuente, al cui adempimento è subordinata l'applicazione della nuova disciplina, o una mera facoltà o se, comunque, la pendenza, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, di una procedura d.o.c.f.a imponesse all'Amministrazione finanziaria di tenere conto anche dei nuovi criteri, che, pur non avendo efficacia retroattiva, sono rilevanti per il futuro, e conseguentemente di differenziare la rendita (quantificandola in base ai pregressi criteri sino al 31 dicembre 2015 ed in base ai nuovi criteri a decorrere dal 1° gennaio 2016). Le controricorrenti hanno da ultimo depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni. Il P.G. ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale proposto dalle società contribuenti. MOTIVI DI DIRITTO 1.1. Con unico motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 18, comma 1, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, degli artt. 1 e 2 R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, degli artt. 4 e 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, dell'art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv., e dell'art. 1, comma 244, legge d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 dicembre 2014, n. 190 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato che il valore dei pozzi di estrazione o reiniezione non devono essere inclusi nella rendita catastale dell'opificio relativo alla centrale elettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di una miniera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbe direttamente la norma speciale di esenzione.
1.2. La censura merita accoglimento. 3 di 18 Numero registro generale 15497/2022 Numero sezionale 438/2024 Numero di raccolta generale 11359/2024 2. In via preliminare, si osserva che la presente fattispecie (2014) Data pubblicazione 29/04/2024 va regolata in base alla normativa previgente alla riforma legislativa di cui all'art. 1, comma 21, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). Trattasi di norma chiaramente innovativa, la cui retroattività è stata anche dallo stesso legislatore esplicitamente esclusa («a decorrere dal 1° gennaio 2016»), sicché non è qui invocabile quanto stabilito da Cass.n. 1827/2023 (anche in questo caso tra le stesse parti) la quale ha, in effetti, ritenuto di escludere i pozzi geotermici dal calcolo di rendita, ma appunto con riguardo ad una fattispecie attributiva di rendita successiva alla presente ed assoggettata, ratione temporis, alla citata riforma di cui alla legge 208/2015. 2.1.In particolare, i commi 22 e 23 dell'art. 1 in esame dimostrano come gli effetti innovativi della legge 208/2015 operano solo dall'anno 2016 e solo sulla base di una diversa dichiarazione del contribuente. Infatti, recitano i commi 21, 22, 23 e 24 < A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. 23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016;
il 4 di 18 Numero registro generale 15497/2022 Numero sezionale 438/2024 Numero di raccolta generale 11359/2024 Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro Data pubblicazione 29/04/2024 dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentitala Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016….>.
2.2.In altri termini, il Legislatore ai commi 22, 23 e 24 del medesimo art. 1, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima. In relazione a tale previsione, nella nuova procedura Docfa è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, legge n. 208/2015”, a cui è automaticamente connessa la causale “Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”.
2.3.Il legislatore ha ritenuto, dunque, di dare efficacia immediata (retroattiva) alle nuove disposizioni sugli “imbullonati”, solo limitatamente alle dichiarazioni di variazioni presentate entro la data 15 giugno 2016 e limitatamente all'annualità 2016. La limitata efficacia retroattiva per la sola annualità 2016, subordinata alla necessità della presentazione di variazioni catastali entro la data indicata dalla norma citata, suffraga l'interpretazione normativa secondo la quale, in mancanza della dichiarazione del privato, l'amministrazione finanziaria non può, di imperio, provvedere 5 di 18 Numero registro generale 15497/2022 Numero sezionale 438/2024 Numero di raccolta generale 11359/2024 all'aggiornamento dei dati catastali di tutti gli impianti produttivi Data pubblicazione 29/04/2024 ubicati sul territorio di pertinenza.
2.4. Dal criterio di determinazione della rendita catastale che apprezzava la connessione strutturale e funzionale della parte mobile alla destinazione particolare di utilizzo del bene, indipendentemente dalla modalità di unione, il legislatore è passato al criterio che limita la valutazione alle sole componenti impiantistiche dell'unità immobiliare apprezzabili in via ordinaria da una generalità di utilizzatori e nei limiti di tale ordinaria apprezzabilità.
2.5.Si deve inoltre osservare che la norma in esame non ha natura impositiva ma catastale e che essa non delinea l'eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabile a tutti quei beni che - per quanto infissi al suolo e non privi di connotati immobiliari - rientrino nella tipologia generale dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo”. (cfr. Cass. sentenza n. 23778/2022) 2.6. Per ottenere l'applicazione del nuovo criterio che consente di riallineare alle nuove regole i cespiti già accatastati, viene previsto dal legislatore l'elemento informativo oggetto di dichiarazione, vale a dire un'attività collaborativa che abilita l'ente amministrativo alla rettifica della rendite catastali;
la dichiarazione resa in tal senso e l'elaborato planimetrico che ne costituisce espressione, con funzione di associare le varie entità tipologiche inerenti lo stesso cespite, rappresenta il presupposto normativo per la determinazione della rendita. Del resto, il legislatore impone di comunicare la variazione catastale quando varia la rendita catastale dell'immobile (per diversa distribuzione, ampliamento, mutamento di destinazione);
nella fattispecie sub iudice, l'obbligo deriva dalla necessità di rappresentare e descrivere gli impianti da scorporare dalla rendita 6 di 18 Numero registro generale