Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2020, n. 16143
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 19080-2018 proposto da: AXPO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M, giusta procura a margine;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1561/2017 della COMM.TRIB.REG. AUse- depositata il 18/12/2017;udita la relazione della Causa svolta n'ella pubblica udienza del 04/10/2019 dal Consigliere Dott. G C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito per il ricorrente l'Avvocato L per delega dell'Avvocato M che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito per il controricorrente l'Avvocato P che ha chiesto il rigetto del ricorso. RGN 19080/2018 AXPO ITALIA Spa c. Agenzia delle Dogane SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1561/1/2017, depositata il 18.12.2017, la Commissione Tributaria Regionale del Molise, in riforma della sentenza n. 899/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, rigettò il ricorso proposto dalla Spa Axpo Italia contro il diniego di rimborso dell'addizionale sulla energia elettrica per l'anno 2011, per l'importo di euro 54.485,66, che era risultato non dovuto in conseguenza della abrogazione della addizionale provinciale disposta dall'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011, a decorrere dall'anno 2012. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto applicabile, ai fini del rimborso, il termine prescrizionale ordinario, ma la Commissione Tributaria Regionale, investita dall'appello della Agenzie delle Dogane, rilevò che il rimborso della accisa indebita, a prescindere dalle cause, anche successive al pagamento, per cui non era più dovuta, era sottoposta al termine biennale non derogabile di decadenza, in base ad una elaborazione giurisprudenziale consolidata. Contro la sentenza di appello, non notificata, ha presentato ricorso la contribuente con atto / notificato il 15 giugno 2018 affidato ad un unico motivo/ ifilm-kato 4).), ,mcknoztd-- - Resiste con controricorso la Agenzia delle Dogane. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con un unico motivo la società AXPO Italia lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 14 e 56 del D. Lgs. n. 504 del 1995, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc, per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto applicabile nel caso in esame il termine decadenziale previsto dall'art. 14, comma 2, del TUA, pur essendo i crediti emergenti dai conguagli dichiarativi estranei all'ambito applicativo della suddetta disposizione e quindi soggetti soltanto all'ordinario termine prescrizionale. Ad avviso della ricorrente l'art. 14 si riferirebbe infatti ai pagamenti indebiti e quindi senza titolo da intendersi in senso stretto, mentre i ratei d'acconto mensili della accisa erano dovuti in adempimento di uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 56, comma 1, del TUA ed inoltre i termini di decadenza si giustificavano con un errore del contribuente non autonomamente rilevabile dall'Ufficio, idoneo a determinare un affidamento da parte dell'Ufficio, per la cui correzione l'autore doveva attivarsi in tempi brevi, mentre nel caso di conguagli regolarmente esposti in dichiarazione non esisteva alcuna situazione di (falsa) apparenza per cui anche il dubbio interpretativo sulla portata delle disposizione normativa doveva essere risolto in base al principio della buona fede. Secondo la ricorrente non era poi applicabile la giurisprudenza elaborata dalla Corte di cassazione per alcuni casi di decadenza dalla domanda di rimborso in materia di accise, richiamata dalla sentenza impugnata, poiché si trattava di casi diversi in cui il credito non era rilevabile autonomamente dagli Uffici, non essendo soggetto ad obbligo di dichiarazione, mentre, nel caso di crediti da dichiarazione, la giurisprudenza, sia pure in relazione alle imposte sui redditi e l'IVA, aveva ritenuto che fosse applicabile esclusivamente il termine di prescrizione. D'altronde la richiesta di rimborso appariva analoga a quella di detrazione sulla base di una comunicazione alla Amministrazione interessata, che poteva essere esercitata nel termine di prescrizione. 2. La Agenzia delle Dogane ha controdedotto che, stante la struttura delle accise, non esisteva alcuna disposizione che prevedesse l'obbligo per la Agenzia delle Dogane di provvedere d'ufficio al rimborso delle stesse sulla base delle dichiarazioni di consumo di energia elettrica o di gas naturale, mentre l'art. 56, comma 1, del TUA prevedeva, come modalità ordinaria di recupero del U 12-- IR.GN 19080/2018 AXPO ITALIA Spa c. Agenzia delle Dogane credito, la possibilità di detrazione dai successivi versamenti di acconto, per cui l'art. 56 comma 6 del TUA, al fine di evitare che i soggetti obbligati potessero beneficiare indebitamente di entrambe le possibilità di recupero del credito (detrazione dagli acconti successivi e rimborso d'ufficio) rinviava per i rimborsi all'art. 14, con conseguente obbligo di istanza e di soggezione al termine decadenziale, a prescindere dalla causa che aveva reso non dovuto il pagamento, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. In ogni caso all'ufficio non poteva essere imputata alcuna violazione dei princìpi dell'affidamento e della buona fede alla luce del D.M. n. 7.8.2012 relativo alla possibilità per gli operatori del settore di portare in detrazione l'addizionale risultante a credito dalla dichiarazione del 2011 dai versamenti delle rate di acconto dell'accisa sulla energia elettrica e delle iniziative assunte da parte dello stesso Ufficio per rendere note alle Associazioni di categoria tutte le possibilità concesse per recuperare il credito di imposta. 3. Il ricorso è infondato. 4. Occorre premettere che la ricorrente non lamenta sotto alcun profilo una erronea applicazione, da parte della sentenza impugnata, della disciplina della decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del TUA, che non è messa in discussione dal ricorso e quindi non viene in considerazione nel caso in esame, bensì soltanto che si dovrebbe applicare il più ampio termine di prescrizione, trattandosi di crediti "da dichiarazione", in analogia alla disciplina prevista, in base ad una elaborazione giurisprudenziale consolidata della Corte di Cassazione per le imposte sui redditi e l'IVA, per le quali era stato ritenuto che fosse applicabile esclusivamente il termine di prescrizione in caso di richiesta di detrazione sulla base di una comunicazione alla Amministrazione interessata, che poteva essere esercitata, appunto, nel termine di prescrizione. 4.1. Quanto alla disciplina della decadenza in tema di imposte sul consumo del gas e dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, fino ad epoca recente era stato ritenuto da questa Corte che il rimborso dell'accisa indebitamente corrisposta, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non sia dovuto (e quindi anche nelle ipotesi di non debenza del tributo per cause sopravvenute), dovesse essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, da intendersi come termine non derogabile, neanche per accordo delle parti (v. Cass. n. 23515 del 2008;Cass. n. 24056 del 2011;Cass. n. 3363 del 2012;Cass. n. 9283 del 2013, e, da ultimo, Cass. Sez. 5-, Sentenza n. 13724 del 31/05/2017 Rv. 644358 — 01), con la precisazione che la disposizione non si poneva in contrasto con i princìpi costituzionali e comunitari, posto che il termine di decadenza opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass., S.U., n. 13676 del 2014).
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