Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2022, n. 37365
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa in relazione al ricorso n. 19042/2015. Le parti in causa erano la curatela del fallimento di una società immobiliare e un promissario acquirente. La curatela chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina, che aveva confermato il trasferimento della proprietà di un immobile al promissario acquirente, sostenendo che il curatore avesse il diritto di sciogliersi dal contratto preliminare in virtù dell'art. 72 della legge fallimentare.
Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la trascrizione della domanda di esecuzione specifica, avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, conferiva al promissario acquirente una posizione di tutela. La Corte ha ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, il potere di scioglimento del curatore non è opponibile a chi ha trascritto la domanda prima del fallimento. Inoltre, la questione della cessazione dell'efficacia della trascrizione, sollevata dalla curatela, non era stata adeguatamente dedotta nei gradi precedenti, risultando quindi inammissibile. La decisione ha confermato la protezione dei diritti del promissario acquirente, in linea con i principi di giusto processo.
Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la trascrizione della domanda di esecuzione specifica, avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, conferiva al promissario acquirente una posizione di tutela. La Corte ha ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, il potere di scioglimento del curatore non è opponibile a chi ha trascritto la domanda prima del fallimento. Inoltre, la questione della cessazione dell'efficacia della trascrizione, sollevata dalla curatela, non era stata adeguatamente dedotta nei gradi precedenti, risultando quindi inammissibile. La decisione ha confermato la protezione dei diritti del promissario acquirente, in linea con i principi di giusto processo.
Sul provvedimento
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso n. 19042/2015 proposto da: Curatela del fallimento della Vitale Immobiliare s.p.a., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n.1, presso lo studio dell'avvocato F M, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni D'Amico per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente
contro
R M, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n.44, presso lo studio dell'avvocato M E B, rappresentato e difeso dall'avvocato A F per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 71/2015 della Corte di appello di Messina, pubblicata il 3 febbraio 2015;
vista la memoria depositata, prima della pubblica udienza di discussione, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. S D M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 giugno 2022 dal consigliere M V.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione notificata il 26 agosto 1994 M R convenne avanti il Tribunale di Messina la Vitale Immobiliare s.p.a. chiedendo l'emissione di sentenza che, in applicazione dell'art. 2932 cod. civ., trasferisse in suo favore la proprietà dell'appartamento oggetto del contratto preliminare di vendita con detta società stipulato il 12 gennaio 1985 e rimasto inadempiuto per fatto imputabile alla società promittente venditrice. Il giudizio venne interrotto in conseguenza del fallimento della società convenuta, pronunciato dal Tribunale di Messina il 24 aprile 1996. Dopo la riassunzione si costituì la curatela del fallimento della società Vitale Immobiliare che, in applicazione dell'art. 72 I.fall., dichiarò la propria volontà di sciogliersi dal contratto preliminare rimasto inadempiuto e, di conseguenza, chiese il rigetto della domanda proposta da R. Con sentenza pubblicata il 5 settembre 2012 il Tribunale di Messina, in esecuzione del predetto contratto preliminare, trasferì dalla Vitale Immobiliare s.p.a. a M R la proprietà della sopra indicata unità immobiliare.
2. Adita dalla curatela soccombente, la Corte di appello di Messina, con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2015, confermò la decisione di primo grado.
2.1 Questa è, in sintesi, la motivazione alla base di tale sentenza: la domanda introduttiva del processo definito con la sentenza appellata venne trascritta il 12 settembre 1994;
la sentenza dichiarativa del fallimento della promittente venditrice Vitale Immobiliare s.p.a. venne invece pronunciata il 24 aprile 1996;
la manifestazione della volontà del curatore del fallimento di tale società di sciogliersi dal contratto preliminare a suo tempo stipulato con R in applicazione dell'art. 72, quarto comma, I.fall. (nel testo applicabile in ragione del tempo in cui l'atto venne compiuto), da tale parte esternata con la costituzione nel giudizio di primo grado, non è efficace nei confronti di chi, come l'appellato, abbia trascritto la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta nei confronti del promittente venditore prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di costui;
gli effetti della sentenza che tale domanda accoglie, come nella specie, retroagiscono al momento della sua trascrizione (art. 2652, primo comma, n. 2), cod. civ.) secondo l'interpretazione data dei rapporti fra le disposizioni di legge citate da Cass. S.U., n. 12505 del 2004 (confermata da Cass.n. 15218 del 2010);
tale orientamento è da seguire, "in quanto, alla luce dei principi del giusto processo e della sua durata ragionevole, le posizioni delle parti ed i diritti da esse inizialmente fatti valere non possono subire conseguenze pregiudizievoli a causa del tempo di trattazione necessario per la definizione del giudizio".
3. La curatela del fallimento della Vitale Immobiliare s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione, assistito da memoria.
4. R resiste con controricorso.
5. Per la trattazione della causa venne fissata adunanza camerale per il giorno 9 dicembre 2016. Con ordinanza interlocutoria del 30 dicembre 2016 venne disposta la trattazione della causa in pubblica udienza, avendo la curatela ricorrente evidenziato che l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita il 12 settembre 1994, era da tempo cessato ex art. 2668-bis cod. civ., non avendo la parte provveduto alla sua rinnovazione prima della scadenza del termine di venti anni da tale data.
6. Il Pubblico Ministero ha depositato, prima dell'udienza, memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.
7. La ricorrente ha, sua volta, depositato ulteriore memoria, anche in replica alla requisitoria del Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura speciale rilasciata in favore del professionista che il ricorso sottoscrisse;
avendo in particolare l'avvocato E F, curatore del fallimento della Vitale Immobiiare s.p.a., sottoscritto la procura speciale estesa a margine del ricorso per cassazione quale "Curatore del Fall. BTL Srl".
2. L'eccezione preliminare è infondata. Il ricorso è presentato per la curatela del fallimento della Vitale Immobiliare s.p.a., in persona del curatore del tempo, avvocato E F. Il controricorrente non nega che al tempo della notificazione del ricorso l'avvocato E F svolgesse l'incarico di curatore di tale procedura concorsuale Il testo della procura speciale redatta a margine del ricorso notificato è del seguente tenore: "Nella qualità di Curatore del Fallimento Vitale Immobiliare SpA, e giusta autorizzazione del 2-7-2015 del G.D. del Tribunale di Messina, dott. Ugo Scavuzzo, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, l'avv. Prof. Giovanni D'Amico". L'avvocato Giovanni D'Amico risulta avere autenticato la sottoscrizione, redatta in calce al testo della procura, riferibile alla persona dell'avvocato E F. E' vero che sotto il testo dattiloscritto "Avv. E F", apposto sopra la sottoscrizione autenticata, risulta, fra parentesi, l'indicazione, del pari dattiloscritta, "Curatore del Fall. BTL Srl", ma è altrettanto vero che tale indicazione è esterna al contenuto della procura speciale, per come sopra riportato;
con chiarezza evidenziante che l'avvocato Fiorillo, nel conferire il mandato, spese espressamente il potere di rappresentanza, anche processuale, della massa dei creditori della Vitale Immobiliare s.p.a. a lui conferito, per effetto della nomina giudiziale, dalla legge fallimentare in quanto autorizzato dal giudice delegato, sì che l'indicazione successiva (dissonante) deve ritenersi come non apposta.
3. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 72, 45 e 51 I.fall., nonché degli artt. 2652, n. 2), e 2932 cod. civ., evidenziando che: la sentenza impugnata si è dichiaratamente conformata al principio affermato da Cass. S.U. n. 12505 del 2004, secondo cui quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 I.fall.;
tale principio, oltretutto affermato in riferimento a contratto preliminare di permuta, contrasta con il pregresso, consolidato,
contro
R M, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n.44, presso lo studio dell'avvocato M E B, rappresentato e difeso dall'avvocato A F per procura speciale estesa a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 71/2015 della Corte di appello di Messina, pubblicata il 3 febbraio 2015;
vista la memoria depositata, prima della pubblica udienza di discussione, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. S D M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 giugno 2022 dal consigliere M V.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione notificata il 26 agosto 1994 M R convenne avanti il Tribunale di Messina la Vitale Immobiliare s.p.a. chiedendo l'emissione di sentenza che, in applicazione dell'art. 2932 cod. civ., trasferisse in suo favore la proprietà dell'appartamento oggetto del contratto preliminare di vendita con detta società stipulato il 12 gennaio 1985 e rimasto inadempiuto per fatto imputabile alla società promittente venditrice. Il giudizio venne interrotto in conseguenza del fallimento della società convenuta, pronunciato dal Tribunale di Messina il 24 aprile 1996. Dopo la riassunzione si costituì la curatela del fallimento della società Vitale Immobiliare che, in applicazione dell'art. 72 I.fall., dichiarò la propria volontà di sciogliersi dal contratto preliminare rimasto inadempiuto e, di conseguenza, chiese il rigetto della domanda proposta da R. Con sentenza pubblicata il 5 settembre 2012 il Tribunale di Messina, in esecuzione del predetto contratto preliminare, trasferì dalla Vitale Immobiliare s.p.a. a M R la proprietà della sopra indicata unità immobiliare.
2. Adita dalla curatela soccombente, la Corte di appello di Messina, con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2015, confermò la decisione di primo grado.
2.1 Questa è, in sintesi, la motivazione alla base di tale sentenza: la domanda introduttiva del processo definito con la sentenza appellata venne trascritta il 12 settembre 1994;
la sentenza dichiarativa del fallimento della promittente venditrice Vitale Immobiliare s.p.a. venne invece pronunciata il 24 aprile 1996;
la manifestazione della volontà del curatore del fallimento di tale società di sciogliersi dal contratto preliminare a suo tempo stipulato con R in applicazione dell'art. 72, quarto comma, I.fall. (nel testo applicabile in ragione del tempo in cui l'atto venne compiuto), da tale parte esternata con la costituzione nel giudizio di primo grado, non è efficace nei confronti di chi, come l'appellato, abbia trascritto la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta nei confronti del promittente venditore prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di costui;
gli effetti della sentenza che tale domanda accoglie, come nella specie, retroagiscono al momento della sua trascrizione (art. 2652, primo comma, n. 2), cod. civ.) secondo l'interpretazione data dei rapporti fra le disposizioni di legge citate da Cass. S.U., n. 12505 del 2004 (confermata da Cass.n. 15218 del 2010);
tale orientamento è da seguire, "in quanto, alla luce dei principi del giusto processo e della sua durata ragionevole, le posizioni delle parti ed i diritti da esse inizialmente fatti valere non possono subire conseguenze pregiudizievoli a causa del tempo di trattazione necessario per la definizione del giudizio".
3. La curatela del fallimento della Vitale Immobiliare s.p.a. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione, assistito da memoria.
4. R resiste con controricorso.
5. Per la trattazione della causa venne fissata adunanza camerale per il giorno 9 dicembre 2016. Con ordinanza interlocutoria del 30 dicembre 2016 venne disposta la trattazione della causa in pubblica udienza, avendo la curatela ricorrente evidenziato che l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita il 12 settembre 1994, era da tempo cessato ex art. 2668-bis cod. civ., non avendo la parte provveduto alla sua rinnovazione prima della scadenza del termine di venti anni da tale data.
6. Il Pubblico Ministero ha depositato, prima dell'udienza, memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.
7. La ricorrente ha, sua volta, depositato ulteriore memoria, anche in replica alla requisitoria del Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura speciale rilasciata in favore del professionista che il ricorso sottoscrisse;
avendo in particolare l'avvocato E F, curatore del fallimento della Vitale Immobiiare s.p.a., sottoscritto la procura speciale estesa a margine del ricorso per cassazione quale "Curatore del Fall. BTL Srl".
2. L'eccezione preliminare è infondata. Il ricorso è presentato per la curatela del fallimento della Vitale Immobiliare s.p.a., in persona del curatore del tempo, avvocato E F. Il controricorrente non nega che al tempo della notificazione del ricorso l'avvocato E F svolgesse l'incarico di curatore di tale procedura concorsuale Il testo della procura speciale redatta a margine del ricorso notificato è del seguente tenore: "Nella qualità di Curatore del Fallimento Vitale Immobiliare SpA, e giusta autorizzazione del 2-7-2015 del G.D. del Tribunale di Messina, dott. Ugo Scavuzzo, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, l'avv. Prof. Giovanni D'Amico". L'avvocato Giovanni D'Amico risulta avere autenticato la sottoscrizione, redatta in calce al testo della procura, riferibile alla persona dell'avvocato E F. E' vero che sotto il testo dattiloscritto "Avv. E F", apposto sopra la sottoscrizione autenticata, risulta, fra parentesi, l'indicazione, del pari dattiloscritta, "Curatore del Fall. BTL Srl", ma è altrettanto vero che tale indicazione è esterna al contenuto della procura speciale, per come sopra riportato;
con chiarezza evidenziante che l'avvocato Fiorillo, nel conferire il mandato, spese espressamente il potere di rappresentanza, anche processuale, della massa dei creditori della Vitale Immobiliare s.p.a. a lui conferito, per effetto della nomina giudiziale, dalla legge fallimentare in quanto autorizzato dal giudice delegato, sì che l'indicazione successiva (dissonante) deve ritenersi come non apposta.
3. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 72, 45 e 51 I.fall., nonché degli artt. 2652, n. 2), e 2932 cod. civ., evidenziando che: la sentenza impugnata si è dichiaratamente conformata al principio affermato da Cass. S.U. n. 12505 del 2004, secondo cui quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 I.fall.;
tale principio, oltretutto affermato in riferimento a contratto preliminare di permuta, contrasta con il pregresso, consolidato,
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