Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2006, n. 16463
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In tema di procedimento disciplinare nei confronti del magistrato ricollegabile ad un procedimento penale, ogniqualvolta il decreto di archiviazione non consegua ad una specifica contestazione, il termine annuale di decadenza per il promovimento dell'azione disciplinare, di cui all'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 31 maggio 1946, n. 511, decorre dal giorno in cui uno dei titolari dell'azione disciplinare abbia avuto notizia di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale, nel dichiarare il non doversi procedere perché l'azione disciplinare non era stata promossa nei termini di legge, aveva rilevato che già la motivata richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e comunicata al Ministro della giustizia conteneva tutti gli elementi dell'illecito disciplinare poi contestato all'incolpato).
Sul provvedimento
Testo completo
O S C U R ATA ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLL-ESENTE DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Disciplinare magistrati - archiviazione in sede penale - difetto SEZIONI UNITE CIVILI di specifica contestazione a carico del magistrato - decadenza dall'azione promossa oltre l'anno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dalla notizia del fatto - sussistenza R.G.N. 29196/05Dott. Giovanni OLLA Primo Presidente f.f. - Dott. Salvatore SENESE Presidente di sezione Cron.16463 Rep.Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO-Pres.sez . Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Ud.15/06/06 Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere A ha pronunciato la seguente M E R SE NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- domiciliato in ROMA, VIA DEI elettivamente tempore, 12, PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;difende ricorrente contro 006 F.F. PROCURATORE GENERALE CORTE DI 305 CASSAZI ONE: O S C U RA TA - intimati avverso la sentenza n. 77/05 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 13/09/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/06 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito 1'Avvocato Gabriella D'AVANZO dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza rinvio alla sezione disciplinare. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24.6/13.9.2005 la sezione di- sciplinare del consiglio superiore della magistratura ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del dottor F.F. perché l'azione disciplinare non era stata promossa nei termini di legge. Ha rilevato che: --- 11 22.12.2000 il dott. F.F. sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trieste, segnalo al comando provinciale dei carabinieri di Gorizia che un maresciallo dell'arma era incorso in una serie di manchevolezze ed aveva tenuto comportamen- 2 O S CU RATA ti inadeguati nell'ambito di una delicata indagine di polizia giudiziaria;
il 15.3.2001 il sottufficiale presentò atto di denuncia-querela nei confronti del magistrato per i reati di calunnia e diffamazione;
il 28.10.2002, all'esito delle indagini prelimi- nari, il procuratore della Repubblica di Bologna formu- lò richiesta di archiviazione, che il g.i.p. accolse con decreto del 30.1.2003;
entrambi i provvedimenti furono comunicati ai ti- tolari dell'azione disciplinare con note del 28.10.2002 e del 30.1.2003;
il 24.9.2003 il ministro della giustizia acquisi copia della denuncia del sottufficiale e della menzio- nata segnalazione del dott. F. a carico del sottuf- ficiale, ed in data 3.2.2004 promosse l'azione disci- plinare mediante richiesta al procuratore generale presso la corte di cassazione, ai sensi dell'art. 59, comma 2, del d.P.R. n. 916 del 1958. Sulla scorta di tali rilievi in fatto, la sezione disciplinare ha ritenuto che la motivata richiesta di