Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18328

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18328
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI U B nato a CUGNOLI il 08/07/1954 SCIPIONE AVISIO nato a TORRE DE' PASSERI il 15/01/1952 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lelle le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma - giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Corte con sentenza in data 16 ottobre 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino in data 27 maggio 2014, con la quale U B C e A S erano stati condannati per i reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione commessi nella gestione della Sogeb s.r.l. - ha assolto il secondo dal reato ascritto al capo A) limitatamente alla cessione dei rami di azienda denominati Bar Vega e Bar Imperial e ridotto a due anni la pena principale e quelle accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), confermando nel resto la condanna. Quanto al primo, ha invece escluso l'aggravante del danno di rilevante gravità e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, applicata la c.d. continuazione fallimentare, ha rideterminato la pena in due anni e nove mesi di reclusione, revocato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, infine ridotto la misura delle residue pene accessorie a quella della durata della pena principale.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia avv. G D N, e deducono cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge processuale, per avere la Corte di appello anticipato la data di udienza rispetto a quella fissata nel decreto di citazione a giudizio, senza dare il relativo avviso agli imputati.
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