Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 13008
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NN UG ES, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 28 ottobre 2021, della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, SABRI- NA PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udita l'avv. Paola Armellin, quale sostituto processuale dell'avv. Domenico Calde- rone, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ri- corrente responsabile del reato di uso continuato di atto falso commesso da pri- vato (artt. 482 - 489 cod. pen., così riqualificato il fatto, a fronte dell'originaria contestazione ex artt. 476 e 489 cod. pen.). Il ricorrente articola due motivi di censura. Con il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processua- le, si deduce che la Corte d'appello, in violazione del principio del ne bis in idem, avrebbe posto a fondamento della propria decisione fatti e circostanze (segna- tamente, l'uso dell'atto falso dell'Il aprile 2011) già giudicati con la sentenza n. 1720 del 2016 del Tribunale di Varese, nelle more passata in giudicato. Con il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si lamenta l'asserita illogicità della motivazione, nella parte in cui la corte territoriale, pur ritenendo sussistente il delitto contestato (art. 489 cod. pen.) avrebbe prefigurato un concorso nella formazione dell'atto falso, in aperta