Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/03/2018, n. 11763

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/03/2018, n. 11763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11763
Data del deposito : 15 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento penale a carico di FINOTTI PLINIO nato il 31/08/1948 a SONDRIO avverso l'ordinanza del 09/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere A E;

RILEVATO IN FATTO

Col decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell'interesse di F P. Nel provvedimento impugnato è evidenziata la violazione della disposizione di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede l'obbligo di dichiarazione o di elezione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. nell'istanza di misura alternativa. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste ricorre per Cassazione, ritenendo non necessario indicare espressamente il domicilio, alla luce delle finalità del procedimento di sorveglianza e dell'interesse alla risocializzazione del condannato, da ritenere prevalenti rispetto a quello di agevolare le procedure di notifica.
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