Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2022, n. 1001
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale emetteva a carico della società Immobiliare E. Q. srl un avviso di accertamento relativo a ICI per l'anno 2009 in relazione all'area fabbricabile sita in località (XXX). La contribuente impugnava tale atto in quanto, a seguito dell'inserimento dell'immobile nel Parco regionale dell'Appia Antica, era venuta meno la sua edificabilità.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. Il giudice d'appello affermava che per le aree di proprietà della contribuente non ricorrevano i presupposti impositivi ICI dal momento che esse erano situate nel comprensorio di "(XXXX)" oggetto del procedimento di compensazione edificatoria non ancora completato, di tal che la società non era titolare di alcuna area su cui esercitare lo ius aedificandi, ma solo di una mera aspettativa edificatoria.
Roma Capitale ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato ad un unico motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso, assistito da memorie.
Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine per l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso Roma capitale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, del D.L. 30 settembre 2005, art. 11-quatordecies, comma 16, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36,