Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2015, n. 6917

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In tema di procedimento disciplinare a carico del magistrato, il trasferimento cautelare, essendo diretto a tutelare i principi fondamentali della funzione giurisdizionale e il prestigio dell'istituzione giudiziaria, non è soggetto all'applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto le agevolazioni circa la vicinanza tra la sede di lavoro e il domicilio della persona handicappata da assistere sono concesse da tale norma "ove possibile".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/04/2015, n. 6917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6917
Data del deposito : 7 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA
sul ricorso 19730/2014 proposto da:
P.F. , elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'ITALIA 19, presso lo studio dell'avvocato L L, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 95/2014 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2015 dal Consigliere Dott. R V;

udito l'Avvocato L L;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RO R G, che ha concluso per il rigetto del ricorso (sentenza SU n. 16102/09). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dr. P.F. ha impugnato con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione affidato a due motivi, l'ordinanza n. 95 del 20.5.2014 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare del trasferimento d'ufficio, disposta dalla Sezione Disciplinare con ordinanza n. 72 in data 8.4.2014. Con quest'ultimo provvedimento era stato disposto il trasferimento del magistrato al tribunale di Rovigo, con funzioni di giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, e art. 22. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.c., lett. B), in riferimento alla L. n. 104 del 1992, art. 3, e art. 33, commi 3, 5 e 6, nonché dei principi costituzionali sottesi alla citata legge ex artt. 32 e 38 Cost., nonché violazione dei principi della
convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità recepita con legge n. 18/2009, in riferimento al D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 13 e 22;
nonché contraddittoria e manifesta illogicità ai sensi
dell'art. 606 c.p.c., lett. E), dell'ordinanza cautelare n. 95/2014 in questa sede impugnata.
Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.c., lett. B), in

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