Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2021, n. 23523

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2021, n. 23523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23523
Data del deposito : 16 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Lucia Odello che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato da CE EN avverso il decreto del Ministro della Giustizia, in data 12 marzo 2019, con il quale, ex art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., era stata disposta la proroga per anni due della sospensione nei suoi confronti di alcune regole di trattamento ordinario, previste dalla legge n. 354/1975. 2. Avverso la predetta ordinanza il CE, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso sia personalmente sia per il tramite del difensore di fiducia.

3. L'impugnazione a firma dell'avv. Mario Santambrogio chiede l'annullamento dell'ordinanza sulla base di due motivi. vp)\.

3.1. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bis Ord. pen e 125, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza. Il Tribunale, erroneamente interpretando il comma 2-bis, secondo capoverso, dell'art. 41-bis Ord. pen., ha desunto siffatta capacità non dalla condotta tenuta dal detenuto durante il periodo di carcerazione differenziata, concepito dal legislatore come particolarmente lungo proprio al fine di consentire un'osservazione accurata, ma da elementi residuali e di supporto, finendo, in tal modo, per attribuire alle condotte originariamente poste a fondamento dell'applicazione del regime differenziato l'inidoneità a giustificare una proroga all'infinito e per richiedere necessariamente quale presupposto della sua cessazione o la collaborazione con la giustizia o condotte sintomatiche di significativi mutamenti del vincolo sociale da parte di altri soggetti in libertà, sui quali il condannato non ha alcuna possibilità di incidere. Altrettanto erroneamente il Tribunale, ancora una volta fraintendendo il significato della disposizione dell'art. 41-bis cit., nella parte in cui fa riferimento all'irrilevanza del mero decorso del tempo quale elemento sufficiente ad elidere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o a dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa, non ha considerato positivamente il rilevante lasso temprale in cui il condannato si è astenuto da comportamenti inquadrabili nel contesto associativo.

2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen, 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, 6 Convenzione EDU nonché difetto assoluto di motivazione. L'ordinanza impugnata si è concentrata soltanto sulla biografia giudiziaria del detenuto e non ha né indicato gli elementi fattuali idonei a dimostrare la sua perdurante capacità di rapportarsi con i soggetti liberi dell'organizzazione di appartenenza, dando loro le direttive ed ordini funzionali alla protrazione dell'attività criminosa, né ha risposto alle obiezioni difensive che, dando minuziosamente conto della "scomparsa" del ricorrente dalle indagini svolte negli ultimi anni sui reati mafiosi commessi nel territorio reggino, avevano evidenziato l'inesistenza del pericolo di mantenimento di collegamenti con l'esterno, già, peraltro, escluso dalla risalenza nel tempo della condotta partecipativa, dall'assenza di addebiti riferibili all'arco temporale successivo alla sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis, dal normale tenore di vita dei suoi familiari e dagli esiti del trattamento rieducativo. A quest'ultimo proposito, non deponevano in senso contrario le conversazioni intercettate, solo genericamente richiamate nel provvedimento così da

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