Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2021, n. 8164
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L'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla "esecuzione della prestazione", contenuto nel comma 2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il "dies a quo" del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso e, quindi, il relativo "exordium praescriptionis".
Sul provvedimento
Testo completo
8 164/2 1 ORIGINALE Pu اخ و + inc Oggetto ک ه ا و د ر RESPONSABILITA' آ ن REPUBBLICA ITALIANA CIVILE GENERALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 27377/2018 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 164 TERZA SEZIONE CIVILE Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 27/10/2020 Dott. R V - Presidente - PU - Consigliere - Dott. D SI Dott. F F - Consigliere - Dott. A S - Rel. Consigliere - Dott. G P - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27377-2018 proposto da: B M A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell'avvocato A D M e dell'avvocato 2020 M C, che la rappresentano e difendono;
1866
- ricorrente -
contro
D E S, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso А la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato M I;
- controricorrente -
nonchè
contro
SCAPICCHI DANIELE, DUCATI MOTOR HOLDING SPA, OGNIBENE SPA;
- intimati -
Nonché da: DUCATI MOTOR HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato F D B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA SCOTA;
- ricorrente incidentale -
contro
B M A S, D E S, OGNIBENE SPA, SCAPICCHI DANIELE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 453/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
Bianchi Moto Arezzo S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata il 18 giugno 2018, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1226/2016, pubblicata in data 1° giugno 2016, con cui il Giudice di primo grado, pronunciando sulla domanda proposta da D S nei confronti dell'attuale ricorrente, in una Ric. 2018 n. 27377 sez. S3 - ud. 27-10-2020 -2- controversia in cui erano stati chiamati in giudizio anche Ducati Motor Holding S.p.a. (produttrice del motoveicolo), Ognibene S.r.l. (fornitrice del pezzo difettoso) e Did Europe S.r.l. (produttrice del pezzo difettoso), aveva condannato Bianchi Moto Arezzo S.r.l. alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 5.538,99, IVA compresa, oltre accessori, e della somma di euro 1.200,00, oltre accessori, nonché alle spese del giudizio e di A.T.P., per la vendita allo S del motociclo nuovo, marca Ducati 999S, targato BW29960, risultato affetto da una pluralità di vizi, tanto da necessitare di interventi di riparazione, sino a quando si era verificato il cedimento della catena di trasmissione, che lo aveva reso inservibile. Come risulta dalla sentenza impugnata e per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale della venditrice ai sensi del combinato disposto degli artt. 130 e 132 del Codice di consumo, ma aveva rigettato la domanda di regresso proposta dalla convenuta nei confronti del proprio venditore, la Ducati Motor Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 131 del Codice di consumo, «ritenendo insussistenti i presupposti per l'azione di regresso proposta da Bianchi Moto, in particolare che fosse stata eseguita la prestazione in favore del consumatore nel senso della sostituzione o riparazione del bene o altrimenti la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale». Bianchi Moto Arezzo S.r.l., secondo il Tribunale, non aveva mai provveduto alla riparazione e/o alla sostituzione della catena di trasmissione del motociclo, né aveva intrattenuto trattative in tal senso con l'acquirente, rimborsando integralmente o parzialmente il prezzo, e pertanto la domanda di “manleva" (rectius regresso) andava rigettata. SA La Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l'art. 131 comma 2 del Codice del consumo prevede che il venditore finale possa agire in regresso nei confronti del produttore, Ric. 2018 n. 27377 sez. S3 - ud. 27-10-2020 -3- entro un anno dall'esecuzione della prestazione e al fine di ottenere la reintegrazione di quanto prestato ma solo se abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il consumatore non abbia ottemperato ai rimedi prescritti dalla legge (precedente art 1519- quinquies cc, attuale art. 131 del Codice del consumo), non essendo stata eseguita dalla venditrice alcuna riparazione alla catena di trasmissione del motociclo, e che, pertanto, non ricorrano le condizioni di legge per l'esercizio del regresso da parte del venditore finale. Ducati Motor Holding S.p.a. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale, in parte condizionato, basato su due motivi. Did Europe S.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Ognibene S.p.a. e D S non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Questa Corte, con O.I. n. 8475/20, depositata in data 5 maggio 2020, ha rinviata la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Nell'imminenza dell'odierna udienza sono state depositate ulteriori memorie da Bianchi Moto Arezzo S.r.l. Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1. Con il primo motivo, lamentando «Violazione art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 131 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosiddetto Codice del Consumo», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della St domanda proposta da Bianchi Moto nei confronti di Ducati in quanto «la previsione del 2° comma dell'art. 1519-quinquies (ora 131 d.lgs. n. 206/2005) implica che il venditore possa agire in regresso contro un Ric. 2018 n. 27377 sez. S3 - ud. 27-10-2020 -4- precedente anello della catena distributiva soltanto ad avvenuta