Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/08/2018, n. 21127

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/08/2018, n. 21127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21127
Data del deposito : 24 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23848-2012 proposto da: 19‘‘ ^T C H, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato G M, che lo rappresenta e difende dall'Avvocato G K giusta procura speciale estesa a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - con troricorrente avverso la sentenza n. 17/1/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del TRENTINO ALTO ADIGE depositata il 7.3.2012 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.7.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE H C ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige 4 R.G. 23848/2012 aveva accolto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 113/2/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano, che aveva accolto il ricorso del contribuente, esercente attività di tinteggiatura e posa in opera di vetri, avverso avviso di accertamento, per l'annualità 2004, con cui erano state applicate maggiori imposte IVA IRPEF IRAP mediante applicazione degli studi di settore per maggiori redditi non dichiarati;
il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., «violazione degli artt. 62 sexies del n. 331/1993 e 10 della legge n. 146/1998»;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., «insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., <con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., «contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»;
con il quinto e sesto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «violazione degli artt. 62 sexies del n. 331/1993 e 10 della legge n. 146/1998»;
con il settimo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., «insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»;
con l'ottavo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., «violazione degli artt. 62 sexies del n. 331/1993 e 10 della legge n. 146/1998»;
l'Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso

CONSIDERATO CHE

1.1. il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati;R.G. 23848/2012 1.2. il contribuente lamenta che la CTR avrebbe errato nel ritenere che, nell'ambito dei procedimenti di accertamento basati sugli studi di settore, «la presunta capacità di spesa del contribuente sia elemento significativo e determinante», facendo erroneamente riferimento alla disciplina prevista per l'accertamento «sintetico», deducendo altresì, il ricorrente, che la <
1.3. in forza dei principi giurisprudenziali reiteratamente affermati da questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 17646 del 2014;
id. Cass. Sez. U. n. 26635 del 2009, Cass. n. 12558 del 2010, n. 12428 e n. 23070 del 2012, n. 10047 del 2016) la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente;
in tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento;
tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi