Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2021, n. 40560
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Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.
Sul provvedimento
Testo completo
1 2 M / 0 6 5 0 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REVOCATORIA ORDINARIA Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere - Rel. Consigliere - Ud. 03/11/2021 - CC Dott. MARCO ROSSETTI R.G.N. 3739/2019 Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - Con 40560 Rep.Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3739-2019 proposto da: IZ HE, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO DEL CURTO;
乏
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C. P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO BONDIONI;
- controricorrente -
nonché 9697 FI SECURITISATION SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, volontariamente rappresentata dalla doBANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 74 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PISELLI, che la rappresenta e difende;
-controricorrente - nonché CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA 22 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO BIONDONI;
- controricorrente -
nonché M BIPOP CARIRE SPA GRUPPO BANCARIO CAPITALIA, BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMUNA SC A MP, GALLI BRUNO IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1785/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
Ric. 2019 n. 03739 sez. M3 ud. 03-11-2021 -2- 1. NO NO LI, nell'àmbito d'un giudizio di separazione personale dalla propria coniuge IC IZ, trasferì a quest'ultima un immobile.
2. Tre istituti di credito (e cioè la società Bipop Carire s.p.a., il cui credito, per effetto di successive cessioni rifusione, perverrà alla Fino 2 Securitization s.r.l., volontariamente rappresentata nel presente giudizio dalla società doBank s.p.a.;
la Banca Popolare di Sondrio soc. coop. p.a. e la Cassa Padana BCC soc. coop. p.a.) nel 2006 convennero in separati giudizi dinanzi al Tribunale di Brescia NO NO LI e IC IZ, assumendo di essere creditori del primo, e che il trasferimento immobiliare di cui sopra fu compiuto in frode delle loro ragioni. Chiesero pertanto che il suddetto trasferimento venisse dichiarato inefficace ai sensi dell'articolo 2901 c.p.c.. سم 2. Riuniti i tre giudizi, con sentenza 12 settembre 2015 n. 2593 il Tribunale di Brescia accolse le domande attoree. La sentenza venne appellata da IC IZ. Con sentenza 21 novembre 2018 n. 1785 la Corte d'appello di Brescia ritenne l'appello inammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.. Reputò tuttavia di esaminare anche il merito del gravame, che reputò infondato.
3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da IC IZ, con ricorso fondato su due motivi. Hanno resistito con controricorso la Fino 2 Securitisation, la