Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2009, n. 15797

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Con riguardo ad un mandato "in rem propriam" che integri una cessione di credito con funzione solutoria, ancorché sia seguito dal fallimento del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento (salva l'esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 legge fall., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 cod. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2009, n. 15797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15797
Data del deposito : 6 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F C - Presidente -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. U F - rel. Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERPAN SRL *015235741212*, IBA MAIERBIT SRL *058980634*, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. \IERVOLINO PASQUALE\ *05898080634*, SIDA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. \MANCINI Michele\ *01412931212*, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato M L, rappresentati e difesi dagli avvocati IODICE GIOVANNI, VITOBELLO EMANUELE giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
FIME FACTORING SPA, in persona del Liquidatore Prof. Avv. \D'ALESSANDRO Floriano\, legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato F F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C A giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2656/2002 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Sezione Seconda Civile, emessa il 28/04/2004, il depositata il 27/05/2004;
R.G.N. 2656/02. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso o la inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2002, emessa a seguito di giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti dalla Fime factoring, e proposte da Ferpan, Sida e Iba Maierbit, il Tribunale di Napoli:
a) dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato alla IBA Maierbit;

b) rigettava le eccezioni di inesistenza originaria dei crediti;

c) accoglieva per quanto di ragione;

1) le domande della Fime contro la IBa Maierbit;

la opposizione della Sida;

d) dichiarava che le obbligazioni della IBA Maierbit e della SIDa erano solidali;

e) rigettava le opposizione della Maierbit AV, della IR.Bit, della Ferpan e le riconvenzionali delle opponenti.
2. - In punto di fatto la Fime aveva stipulato con la Maierbit Italia un contratto di factoring nell'ambito del quale furono effettuate cessioni pro solvendo dei crediti vantati da essa Maierbit nei confronti delle società poi divenute opponenti.
In virtù di tale contratto la Fime anticipò alla Maierbit la somma complessiva di L.

2.749.541.032 a fronte di numerose cessioni pro solvendo, aventi quali debitori ceduti, anche altri debitori diversi dalla predette società.
La Maierbit Italia venne poi dichiarata fallita e la Fime rimase creditrice della suddetta somma.
Stante la morosità delle debitrici cedute la Fime richiese ed ottenne i decreti ingiuntivi in ordine ai singoli crediti vantati, di cui, per quanto concerne la Iba Maierbit e la Ir.Bit., alla dichiarazione di debito sottoscritta dalla prima società l'8 luglio 1993 e dalla seconda nella stessa data.
Contro la sentenza in epigrafe indicata proponevano appello solo la Ferpan, la Iba Maierbit e la Sida, non la Maierbit Av e la Ir.Bit.. La Corte di appello di Napoli con sentenza 25 febbraio 2005 in parte rigettava ed in parte dichiarava inammissibile l'appello. Insorgono contro questa decisione le appellanti con tre motivi. Resiste con controricorso la Fime.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo (violazione degli artt. 1203, 1267 e 1249 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) le ricorrenti lamentano che il giudice di appello non
avrebbe applicato la disciplina codicistica sulla estinzione delle obbligazioni nella parte in cui essa regola la modificazione nel lato passivo delle stesse.

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