Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2022, n. 47707

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2022, n. 47707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47707
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N D, nato il 29/05/1982 in Serbia, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 18/10/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore T E chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di D N all'Autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca per i reati, indicati nel mandato di arresto emesso il 2 settembre 2022 dall'autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca, di truffa e appropriazione indebita relativi a due diverse autovetture (delle quali si appropriò facendo credere che le avrebbe restituite) descritti nei capi 1 e 2 delle imputazioni e commessi a Monca di Baviera rispettivamente il 22/03/2021 e il 24/06/2021. 2. Con il ricorso presentato dal suo difensore N chiede che la sentenza sia annullata deducendo inosservanza e violazione dell'art. 18, comma 2 1, lett. m), legge 22 aprile 2005 numero 69, modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n.10 e degli artt. 15 cod. pen., 649 cod. proc. pen. e 54 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 firmata a Schengen il 19 giugno 1990, 50 Carta di Nizza e 4 prot. 7 CEDU, perché il ricorrente ha già espiato la pena per i reati in relazione ai quali si chiede che sia consegnato. Specificamente si assume che l'Autorità giudiziaria tedesca ha chiesto la consegna di N per sottoporlo a processo per i reati di truffa e appropriazione indebita descritti nelle imputazioni e che per questi il ricorrente è stato condannato nella Confederazione elvetica per il reato di truffa avente quale presupposto appropriazione indebita delle autovetture indicate nell'imputazione poi rivendute. Si osserva peraltro che N non avrebbe potuto commettere il reato di truffa in Svizzera e poi rivendere le auto in oggetto senza prima essersene appropriato in Germania, sicché vale il principio dell'assorbimento in base al criterio della progressione criminosa.
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