Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2021, n. 27004

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2021, n. 27004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27004
Data del deposito : 14 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE -nel procedimento a carico di: PIMPINELLA GIOVANNI nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 26/06/1962 COSTANZO DANIELA nato a NAPOLI il 08/03/1965 VENTRONE ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 18/11/1955 BUNIELLO MARIANO nato a NAPOLI il 10/08/1954 7kirit k>ePv-1A-- FONDIARIA SAI S.P.A avverso la sentenza del 22/02/2017 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere P T;
lette/sentite le conclusioni del PG

GIANLUIGI PRATOLA

Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore

ALLE ORE

10:45 L'AVVOCATO SCALISE GAETANO DEL FORO DI ROMA, SOSTITUTO PROCESSUALE, COME DA NOMINA DEPOSITATA IN UDIENZA, DELL'AVVOCATO TUCCILLO MARIO DEL FORO DI NAPOLI, in difesa di FONDIARIA SAI S.P.A., ADDUCEnDO IL RITARDO PER MOTIVI DI TRAFFICO, CHIEDE DI POTER ESPORRE LE PROPRIE CONCLUSIONI. IL PROCURATORE GENERALE FA NOTARE CHE IL PROCEDIMENTO E' STATO GIA' TRATTATO E NON SI OPPONE ESCUSIVAMENTE AL DEPOSITO DEGLI ATTI. LA CORTE PRENDE ATTO E CONSENTE AL DIFENSORE DI FORMULARE LE PROPRIE RICHIESTE IMPREGIUDICATO OGNI PROVVEDIMENTO IL DIFENSORE CONCLUDE PER L'ANNULLAMENTO CON RINVIO LA CORTE PRENDE ATTO E SI RISERVA DI DECIDERE SU TUTTO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 gennaio 2014, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava non luogo a procedere nei confronti di P Giovanni, C Daniela;
V Antonio e B Mariano in relazione ai contestati delitti: -di tentata truffa ai danni della società Fondiaria SAI (lettera A della rubrica) perché il fatto non sussiste con riferimento alle condotte poste in essere dal maggio 2005 in poi e perché il reato era estinto per prescrizione con riferimento alle condotte precedenti;
-di falso ideologico per induzione continuato (lettera B della rubrica) perché il fatto non sussiste.

2. Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e il Procuratore generale della Repubblica di Napoli;
e la Quinta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 10 luglio 2015, annullò con rinvio la decisione impugnata, ravvisando un'insanabile discrasia tra la motivazione e il dispositivo della stessa.

3. A seguito di tale annullamento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere procedeva a nuovo giudizio, all'esito del quale - in parte modificando la decisione del primo Giudice - dichiarava, con sentenza del 22 febbraio 2017, non luogo a procedere nei confronti dei suddetti imputati sia per la tentata truffa che per il falso loro attribuiti perché tali fatti con riferimento alle condotte poste in essere fino all'anno 2005 erano estinti per prescrizione e, con riferimento a tutte le condotte successive a quell'anno, per insussistenza degli stessi.

4. Contro questa sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo una non corretta applicazione delle norme penali contestate. Il rappresentante della pubblica accusa, dopo avere riassunto tutta la vicenda processuale ha affermato che "per unanime e ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, il paradigma del reato di truffa non richiede quale condizione necessaria, la coincidenza di identità tra soggetto passivo del reato e la vittima dell'inganno, di talché è evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice nell'escludere la sussistenza del reato, ritenendo implicitamente la necessaria identità tra la persona indotta in errore (I' Autorità giudiziaria) e la persona offesa dal reato (la Compagnia)". Inoltre, sempre secondo il pubblico ministero ricorrente, i due Giudici per le indagini preliminari che hanno trattato la vicenda hanno dato conferma, "sotto il profilo fattuale, della materialità dei reati contestati agli imputati e del nesso eziologico sussistente tra le condotte realizzate e l'effetto lesivo prodotto", giungendo però a conclusioni erronee in punto di diritto. Infine, il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto che la Corte di appello di Napoli "disponga il rinvio a giudizio degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, con riferimento alle porzioni di condotte non oggetto di prescrizione". Sennonché, con provvedimento del 18 novembre 2020, la suddetta Corte di appello ha trasmesso gli atti a questa Corte, innanzi alla quale - a suo avviso - avrebbe dovuto essere proposta l'impugnazione.
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