Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2020, n. 15397
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Testo completo
la seguente SENTENZA ricorso proposte da: .--,..UBINACCIO CESARE nato a QUINDICI il D5/07/1952 avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
ctaia relazione svolta dal Consigliere A T;
ucl;to il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE F che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del7 maggio 2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino in data 2 dicembre 2014, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di C R per il reato di furto aggravato di acqua.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. R I, affidando le proprie censure a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dall'operante riguardo quanto asserito dal figlio dell'imputato, al quale andava rivolto l'avviso della facoltà di astensione, con conseguente sussistenza di un duplice profilo di nullità.
2.2. Con il secondo motivo, censura vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, in riferimento alla consapevolezza della natura abusiva della derivazione idrica, realizzata in un'area alla quale era inibito l'accesso dell'imputato, con conseguente impossibilità di contestazione di un allaccio abusivo e rilevanza del fatto ex art. 17 R.D. n. 1775/1933, essendo l'area di proprietà comunale.
2.3. Il terzo motivo prospetta violazione di legge in relazione al rigetto della istanza di rinnovazione del dibattimento, richiedendo lo stato dei luoghi una necessaria verifica dei dati obiettivi, avendo al riguardo la Corte territoriale rassegnato una motivazione meramente apparente.
CONDIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è genericamente formulato.
1.1. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'operante Pagano, nella parte in cui il medesimo avrebbe riferito quanto appreso e non verbalizzato, nell'immediatezza, dal figlio dell'imputato, omettendo di specificarne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato, con conseguente aspecificità della relativa censura (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Se è, invero, incontestabile l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia, perchè resa in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti, anche nel caso di mancata
ctaia relazione svolta dal Consigliere A T;
ucl;to il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE F che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del7 maggio 2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino in data 2 dicembre 2014, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di C R per il reato di furto aggravato di acqua.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. R I, affidando le proprie censure a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dall'operante riguardo quanto asserito dal figlio dell'imputato, al quale andava rivolto l'avviso della facoltà di astensione, con conseguente sussistenza di un duplice profilo di nullità.
2.2. Con il secondo motivo, censura vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, in riferimento alla consapevolezza della natura abusiva della derivazione idrica, realizzata in un'area alla quale era inibito l'accesso dell'imputato, con conseguente impossibilità di contestazione di un allaccio abusivo e rilevanza del fatto ex art. 17 R.D. n. 1775/1933, essendo l'area di proprietà comunale.
2.3. Il terzo motivo prospetta violazione di legge in relazione al rigetto della istanza di rinnovazione del dibattimento, richiedendo lo stato dei luoghi una necessaria verifica dei dati obiettivi, avendo al riguardo la Corte territoriale rassegnato una motivazione meramente apparente.
CONDIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è genericamente formulato.
1.1. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'operante Pagano, nella parte in cui il medesimo avrebbe riferito quanto appreso e non verbalizzato, nell'immediatezza, dal figlio dell'imputato, omettendo di specificarne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato, con conseguente aspecificità della relativa censura (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Se è, invero, incontestabile l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia, perchè resa in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti, anche nel caso di mancata
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